La vicenda prende le mosse dalla decisione di un nipote di proporre domanda al Tribunale affinché quest’ultimo annullasse la scheda testamentaria redatta dal proprio nonno, il quale aveva deciso di non lasciargli alcunché, ma, al contrario, di deporre tutte le sue sostanze a favore dell’odiato cugino. Tale domanda veniva però rigettata sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello.
Il soggetto quindi proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione.
In particolare, veniva lamentata la mancata considerazione del fatto che il nonno, a seguito di un operazione chirurgica, aveva perso le proprie facoltà mentali. A tale peggioramento psichico, aveva fatto seguito anche un decadimento fisico tant’è che il nonno veniva ricoverato presso una struttura ospedaliera. Dal momento del ricovero, il cugino del ricorrente aveva cominciato a frequentare assiduamente l’anziano, tant’è che era riuscito a far testare il nonno a suo esclusivo favore. Il ricorrente, sottolineava che nel momento di testare, l’anziano versava in condizioni assai critiche, tra allucinazioni e dolori che lo avevano reso altamente suggestionabile, il tutto testimoniato dal fatto che aveva avuto bisogno di un sostegno fisico al fine di redigere materialmente il testamento.
Il ricorrente, in sostanza, lamentava la sussistenza del dolo nella redazione del testamento, con conseguente sua annullabilità.
La Corte di Cassazione ha affermato che al fine di ritenere sussistente il dolo, deve essere incontrovertibilmente provata l’esistenza di veri e propri mezzi fraudolenti i quali, in considerazione dell’età, dello stato di salute e delle condizioni di spirito del de cuius, siano in grado di trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. La prova di ciò deve basarsi su fatti certi, che consentano di identificare e ricostruire l’attività captatoria e la sua conseguente determinante influenza.
La Suprema Corte, dopo aver ribadito ciò, ha affermato che la Corte di merito ha correttamente valutato il materiale probatorio in suo possesso, sulla base del quale si può dedurre che il de cuius, al momento di testare, non fosse incapace di intendere e volere e che, allo stesso tempo, non era stata provata in alcun modo l’esistenza di mezzi fraudolenti utilizzati dal cugino. Infatti: “Gli atteggiamenti di piaggeria, blandizia, affettata affettuosità, che se appaiono eticamente discutibili, non integrano la previsione di legge” (ndr. Il dolo).
Il ricorso veniva perciò respinto.