La Corte d’Appello, aveva accolto l’impugnazione promossa dall’Inail contro la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto l’indennizzabilità di un infortunio sul lavoro.

Il soggetto infortunatosi, coltivatore diretto che fruiva dell’indennità di temporanea per un precedente infortunio, si era posto alla guida di un trattore che ribaltandosi gli aveva procurato le lesioni. Trovandosi perciò lo stesso in un periodo di inabilità, il lavoratore non avrebbe dovuto porsi alla guida del macchinario agricolo. Tale comportamento configurava, a detta della Corte territoriale, un caso di atto assolutamente arbitrario, illogico ed estraneo alle finalità lavorative. (“il lavoratore si era posto volontariamente in una situazione di "rischio che si sarebbe dovuto prevenire evitando la stessa occasione di lavoro").

La Suprema Corte, investita della questione (sentenza n. 17917 del 20.07.2017), ha affermato che “la colpa del lavoratore non rileva perché "l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro fa riferimento, ai fini della limitazione del suo ambito di operatività, alla nozione di "occasione di lavoro" (articolo 2 del Testo Unico del 1965) e quindi (...) non considera ragione ostativa della sua operatività la colpa, ancorché esclusiva, del lavoratore".  

In sostanza, il fatto che il comportamento del lavoratore sia illecito, non esclude e preclude in alcun modo la configurabilità dell’infortunio come evento indennizzabile dall’Inail. La colpa dell’assicurato, infatti, è una delle possibili componenti causali del verificarsi dell’evento (insieme al caso fortuito, alla forza maggiore, al comportamento del datore di lavoro ed al comportamento del terzo).

Il comportamento eventualmente illecito del lavoratore, rileverà nel senso che verrà esclusa la possibilità per questi di ottenere il risarcimento del danno dal datore di lavoro.

In conclusione quindi, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “l'assicurato non ha diritto all'indennizzo soltanto quando l'infortunio derivi da "rischio elettivo", ossia quando esso sia la conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall'attività lavorativa, cioè di rischio generato da un'attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa”.