NESSUN DOVERE D’ATTIVAZIONE IN CAPO AL CONDOMINO ASSENTE OVE DIFETTI LA PROVA DELL’AVVENUTO RECAPITO AL SUO INDIRIZZO DEL VERBALE ASSEMBLEARE

La Corte di Cassazione (sentenza n. 16081 del 2.8.2016), si è recentemente pronunciata in tema di condominio e in particolare circa l’obbligo del condomino assente alla delibera assembleare, di attivarsi per conoscere il contenuto della delibera.
Gli Ermellini hanno preliminarmente ribadito un principio già precedentemente espresso, ovverosia quello in base al quale il termine decadenziale di 30 giorni per impugnare la deliberazione dell’assemblea condominiale innanzi all’autorità giudiziaria, così come statuito dall’art. 1137 c.c. comma 3, decorre dal momento in cui il condomino assente acquista compiuta conoscenza del verbale dell’assemblea e ne abbia perciò potuto comprendere il contenuto intrinseco in maniera adeguata al fine di poter tutelare nella maniera più opportuna le proprie ragioni (ora l’art. 1137 c.c., modificato dalla L.n. 220 del 2012,parla al comma 2 di termine “perentorio”).
La Corte poi, ha proseguito il proprio iter argomentativo, affermando come in capo al condomino assente non possa essere posto un dovere d’attivazione per conoscere le decisioni adottate dall’assemblea ove difetti la prova dell’avvenuto recapito, all’indirizzo dello stesso, del verbale che contenga le statuizioni da impugnare.
Infatti, soltanto in forza del recapito all’indirizzo personale del condomino, sorge la presunzione di conoscenza posta dall’art. 1335 c.c. e non già semplicemente in conseguenza del mancato utilizzo, da parte del condomino assente destinatario del verbale dell’assemblea, della diligenza nel seguire l’andamento della gestione comune e nel documentarsi specificatamente su di essa.