Risponde di concorso nel reato di emissione di fatture false il professionista incaricato della contabilità che suggerisce ai propri clienti di utilizzare tali documenti per abbattere il carico fiscale. La Cassazione così conferma l’orientamento giurisprudenziale che ritiene sussistente il concorso nella frode fiscale  per il professionista che, pur non rivestendo cariche nella società, abbia in qualsiasi modo contribuito a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito al cliente un risparmio di imposta.

Non va dimenticato come non v’è alcun dubbio nella giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla configurabilità concorsuale del professionista  incaricato della tenuta della contabilità, dovendosi infatti ribadire la configurabilità del concorso nel reato di frode fiscale  di coloro che - pur essendo estranei e non rivestendo cariche nella società cui si riferisce la emissione di fatture per operazioni inesistenti - abbiano, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito alle utilizzatrici delle f.o.i. emesse dalla società cartiera di potersi procurare fatture passive da inserire in dichiarazione per abbattere l'imponibile societario, non rilevando peraltro la prova dell'effettivo inserimento in dichiarazione delle medesime stante la natura di reato di pericolo del delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, che punisce la sola emissione o rilascio delle fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, a differenza della speculare previsione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, che non richiede solo l'avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ma anche, e soprattutto, l'indicazione in una delle dichiarazioni relative a dette imposte di elementi passivi fittizi.