INCENDIO DELLA COSA LOCATA: A CARICO DEL CONDUTTORE NON VI È L’ONERE DI INDIVIDUARE L’AUTORE/I DEL ROGO DOLOSO.

In tema di locazione, il primo comma dell’art. 1588 c.c. prevede una presunzione di colpa a carico del conduttore in caso d’incendio della cosa locata. Esso, infatti, statuisce che: “il conduttore risponde della perdita o deterioramento della cosa locata che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile”.
In caso d’incendio, perciò, il conduttore potrà liberarsi solamente dimostrando che la causa del rogo, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile. Per costante orientamento della Corte di Cassazione è stato sancito, quindi, che nel caso in cui il conduttore non riesca a fornire tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico.
In particolare, gli Ermellini, avevano precedentemente affermato, che, per il conduttore, non sarebbe stata sufficiente come prova liberatoria, nemmeno una sentenza penale in cui risultasse esclusa la sua responsabilità, tranne nel caso in cui, la sentenza stessa non comportasse l’individuazione in modo certo della causa del rogo, tale così da non considerarsi addebitabile al conduttore.
In tale quadro, è intervenuta la sentenza della Cassazione n. 16877 del 10.8.2016. Nella sentenza impugnata, la Corte Territoriale, non aveva ritenuto superata la prova liberatoria ex art. 1588 c.c. e aveva condannato il conduttore al risarcimento del danno, anche se era stata emessa una sentenza penale che aveva escluso la responsabilità del conduttore per l’incendio, giacché questo era da ricondurre all’azione dolosa d’ignoti.
Gli Ermellini, hanno bocciato la soluzione prospettata dalla Corte di merito. È stato affermato, infatti, che la presunzione di colpa posta dall’art. 1588 c.c. è superabile dal conduttore purché egli “dimostri di aver adempiuto diligentemente ai propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa, è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale invece è irrilevante accertare l’identità, esulando l’identificazione di tale soggetto dall’attività oggetto della prova liberatoria”.
Nel caso d’incendio della cosa locata per fatto doloso d’ignoti, perciò, il conduttore sarà dispensato dall’individuare specificatamente i soggetti autori del rogo, esulando tale attività, dall’oggetto della prova liberatoria ex art. 1588 c.c.