LA PISTA DA SCI NON PUÒ ESSERE INQUADRATA NEL CONCETTO DI STRADA: NO ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 2054 C.C.

 

La Corte di Cassazione, (Cass., Sez. 3 civile, sentenza n. 21254 del 20.10.2016), si è recentemente espressa circa l’applicabilità dell’art. 2054 c.c., concernente la responsabilità in tema di circolazione stradale, ad un caso di investimento di uno sciatore da parte di un soggetto che stava conducendo la propria vettura sulla pista sciistica.

La Corte d’Appello, sostanzialmente confermando quanto precedentemente statuito dal Tribunale di prime cure, attribuendo la responsabilità del sinistro all’autista, i cui eredi, perciò, venivano condannati all’integrale risarcimento del danno.

Veniva quindi promosso ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, lamentando innanzi tutto la violazione/falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. In sostanza, la Corte d’Appello, aveva affermato l’applicabilità, nel caso de quo, della norma di cui all’art. 2043 c.c., ovvero la norma che disciplina in generale il risarcimento del danno per fatto illecito extracontrattuale, e non l’art. 2054 c.c., relativo per l’appunto alla responsabilità in caso di circolazione di veicoli.

In particolare, la Corte d’Appello, aveva affermato che non potesse essere applicato tale ultimo articolo, giacché tale norma concerne specificatamente la circolazione del veicolo su strada pubblica, soggetta a uso pubblico o comunque adibita al traffico veicolare, mentre nel caso di specie si trattava di una pista da scii, sulla quale è vietato il transito dei veicoli. Per i ricorrenti, al contrario, il divieto di transito sulla pista da scii per i veicoli non adibiti al servizio di manutenzione della pista e degli impianti, non ne elimina la natura di area pubblica.  Per gli stessi, perciò, essendo il danno derivante dalla circolazione dei veicoli, ne risponderebbe il conducente e il proprietario dell’autovettura ex art. 2054 c.c. nonché l’assicuratore, trattandosi di veicolo soggetto al regime dell’assicurazione obbligatoria.

La Corte si è trovata perciò a dare nuovamente significato al concetto di “circolazione di veicoli” ex art. 2054 c.c., richiamandosi, ai fini di tale ricostruzione, a quanto a suo tempo statuito da varie normative, tra cui il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - ovvero il Codice della strada in vigore.

Gli Ermellini hanno asserito, che “il concetto di strada e di circolazione, sono intrinsecamente collegati, e logicamente reciproci”. La circolazione, continua la Corte, presuppone una strada o un’area pubblica o destinata ad uso pubblico. Perciò, se un veicolo senza rotaie viene guidato in una zona priva di tale caratteristica, la circolazione in senso giuridico non sussiste, e perciò non sono applicabili né l’art. 2054 c.c., né la normativa attinente all’assicurazione obbligatoria, ma al contrario sarà applicabile l’art. 2043 c.c..

“Non sono pertanto sufficienti ne' il movimento di un veicolo senza rotaie ne' la sua presenza in un luogo anche pubblico o a uso pubblico per ricondurre l'eventuale incidente che ne possa derivare nella specifica fattispecie della circolazione stradale e della correlata assicurazione obbligatoria. Allo scopo occorre che il sinistro si sia realizzato sugli spazi addetti alla circolazione, nel senso che un numero indeterminato di persone possa accedervi per circolarvi”.

“La circolazione, quindi, non puo' essere intesa, su un piano erroneamente soggettivo, come frutto dell'intenzione e della scelta del soggetto che guida il veicolo, bensi', oggettivamente, come uso attribuito ad un'area pubblica o ad un'area privata ma destinata appunto a tale uso pubblico.”