Sussiste la causa di giustificazione dello stato di necessità nel caso in cui un soggetto privo di occupazione e senza fissa dimora venga colto a rubare al supermercato piccole quantità di cibo per «far fronte ad una immediata e imprescindibile esigenza di alimentarsi». Così si è espressa la Cassazione per la quale non è punibile perché il fatto non costituisce reato, ovvero per difetto dell’elemento dell’antigiuridicità del fatto, il furto commesso da un clochard che aveva pagato alla cassa solo una confezione di grissini, ma non anche il pacco di wurstel e le due confezioni di formaggio che aveva nascosto nella tasca. A ricorrere era stato il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Genova che chiedeva la riforma della sentenza di condanna in furto consumato in quella di furto tentato, mentre la Procura della Cassazione insisteva per l’applicazione della causa di particolare tenuità del fatto di cui all’articolo 131­bis del Cp, trattandosi di un furto di un valore di soli 4 euro. La Cassazione va però oltre bacchettando i giudici di merito, evidentemente troppo severi, in quanto l’esigenza di cibarsi, che ha spinto l’imputato a impossessarsi dei prodotti alimentari, scrimina il reato.