I genitori di una bambina, in proprio e quali rappresentanti legali della minore, avevano promosso, innanzi al Tribunale, domanda volta al riconoscimento del loro diritto al risarcimento del danno.

La domanda di risarcimento, era stata presentata giacché la bambina aveva riportato delle lesioni gravissime a seguito della caduta nel vano di corsa dell’ascensore condominiale presso il quale abitava all’epoca dei fatti.

La domanda era stata avanzata sia nei confronti del condominio che della società responsabile dell’installazione e del controllo periodico dell’ascensore.

Il Tribunale adito, riconosciuto il diritto al risarcimento, condannava in solido la società e il condominio al pagamento di un’ingente somma a titolo di risarcimento.

Veniva quindi proposto appello dai soccombenti. La Corte territoriale, riformava in parte la sentenza del giudice di prime cure, giacché ravvisava la responsabilità esclusiva del condominio, assolvendo di conseguenza la società che aveva installato l’ascensore.

Avverso tale sentenza, veniva proposta opposizione di terzo da parte dei condòmini delle scale A, B e C del condominio. Tale opposizione però veniva dichiarata inammissibile in quanto i condòmini in questione, non venivano considerati “terzi” rispetto alla situazione giuridica di cui era causa.

Tali condòmini proponevano quindi ricorso innanzi alla Suprema Corte. Essi, in sostanza, lamentavano un errore di fondo nel ragionamento della Corte d’appello, ovvero il fatto che non fosse stata considerata dai Giudici la natura parziale del condominio.  Il condominio, infatti, era composto da quattro scale indipendenti una dall’altra e fornita ciascuna di un proprio ascensore. Inoltre, vi era l’assenza di qualsivoglia collegamento tra le quattro scale, essendo dotate ciascuna di un proprio ingresso autonomo e indipendente. I ricorrenti, quindi, ritenevano che per il sinistro accorso alla bambina, dovevano considerarsi responsabili e quindi tenuti al risarcimento del danno, solamente i condòmini della scala D, ovvero coloro i quali abitavano nella parte di condominio in cui si era verificato il sinistro.

La Suprema Corte (sentenza n. 4436 del 21.02.2017), però, rigettava il ricorso così promosso. Gli Ermellini, infatti, hanno statuito come la Corte territoriale, nel dichiarare inammissibile l’opposizione dei condòmini, abbia ragionato correttamente. La richiesta dei ricorrenti, volta a vedere accertata la natura parziale del condominio e la non appartenenza della scala D alla comunione non poteva trovare accoglimento.

A detta della Corte, infatti, “il condominio parziale è situazione configurabile per la semplificazione dei rapporti gestori interni alla collettività condominiale, che non incide sulla rappresentanza del condominio nella sua unitarietà in capo all’amministratore”.

I condòmini delle scale A, B, e C, avrebbero dovuto, nel caso, intervenire nel giudizio in cui la difesa è stata assunta dall’amministratore o comunque avvalersi, in via autonoma, dei mezzi d’impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio rappresentato dall’amministratore.