In occasione del sinistro stradale con esito mortale, il motociclo era entrato in collisione con la vettura in coincidenza di un’intersezione non contraddistinta da alcuna segnaletica orizzontale o verticale.
Adito il Tribunale competente, il Giudice escludeva la tesi di parte attorea in base alla quale la mancanza di segnaletica, avrebbe determinato la responsabilità del Comune, escludendo di conseguenza la responsabilità dell’automobilista. L’autista veniva quindi condannato al risarcimento dei danni nei confronti degli eredi del centauro, nella misura del 50%.
Il successivo ricorso in appello veniva completamente rigettato con compensazione delle spese. Veniva quindi proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione.
Tra i motivi proposti, vi era la paventata violazione o falsa applicazione dell’art. 106 reg. esec. C.d.s., in relazione all’art. 2043 c.c. In sostanza veniva censurata di nullità la sentenza della Corte d’Appello giacché questa non avrebbe adeguatamente motivato l’esclusione della responsabilità del Comune per non aver apposto la segnaletica orizzontale e verticale. La mancata apposizione di tale segnaletica, infatti, a detta del ricorrente, configurerebbe una diretta responsabilità del Comune per il verificarsi del sinistro.
Ad aggravare la posizione del Comune, tra l’altro, vi sarebbe il fatto che, prima del verificarsi del sinistro, era stata emessa apposita ordinanza al fine di inserire il segnale di stop sulla strada facente parte dell’intersezione nella quale è avvenuto poi l’incidente mortale. La mancata apposizione della segnaletica, avrebbe quindi creato una situazione di contrasto tra le condizioni di transitabilità reali e quelle apparenti, non percepibili dall’automobilista con l’uso della normale diligenza.
La Corte Suprema ha però dichiarato infondato il motivo proposto poiché la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato sul punto. Gli Ermellini hanno poi ribadito che: “la Pubblica Amministrazione gode di un ampio potere discrezionale nella scelta dei luoghi dove apporre i segnali di pericolo. L’unico limite si ha nel caso in cui si verifichi un’ipotesi d’insidia o trabocchetto, caratterizzata dalla non visibilità del pericolo da parte dei conducenti”.
La Corte ha poi proseguito affermando che nel caso in questione, non è possibile dimostrare il nesso di causalità tra la mancanza della segnaletica e il sinistro. Non è infatti possibile affermare che: “gli utenti della strada non avrebbero potuto regolare la propria condotta di guida conformemente alla situazione di pericolo. Non ricorre, infatti, nel caso in questione una situazione di contrasto tra le condizioni di transitabilità e quelle apparenti, non percepibili dall’utente della strada con l’uso della normale diligenza”.