Un soggetto era stato condannato, con sentenza poi confermata in appello, giacché era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 186 comma 7 d.lvo n. 285/1992 (ovvero il codice della strada) poiché si era rifiutato di sottoporsi all’accertamento relativo all’assunzione di sostanze stupefacenti o alcolemiche, a seguito di un controllo eseguito dalla Polizia, mentre era alla guida di un veicolo.

Il difensore, con ricorso in Cassazione, lamentava il fatto che la Corte d’Appello aveva omesso di considerare il fatto che i Carabinieri intervenuti, non potevano in concreto accertare il tasso alcolemico del soggetto, in quanto impossibilitati a farlo giacché l’auto a loro in dotazione era sprovvista dell’apposito sistema di rilevamento (l’alcooltest).

Il rifiuto del soggetto, era riferito, in particolare, all’intenzione dei Carabinieri di accompagnarlo presso l’ospedale più vicino, che distava una decina di chilometri dal luogo in cui era stato fermato.
La Suprema Corte, ha affermato che per consolidata giurisprudenza, il reato di cui all’art. 186 del Codice della Strada (ovvero quello di “rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcoolimetrici”) non è integrato laddove il conducente si oppone all’accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando, non trattandosi di una delle condotte previste e tipizzate dai commi terzo e settimo della norma in questione.