La Corte di Cassazione , nella sentenza in esame (n. 23792 di data 11.08.2020), preliminarmente chiarisce nuovamente i confini del reato di cui all’art. 643 C.P. (“Circonvenzione di persone incapaci), affermando che lo stesso “[…] può essere commesso in danno - oltre che di minori - di persona in stato di infermità psichica, cioè affetta da un vero e proprio stato patologico, conosciuto e codificato dalla scienza medica o da una condizione soggettiva, che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive e volitive del soggetto quale conseguenza di una anomalia mentale, non importa se in modo definitivo o temporaneo; ovvero in danno di un soggetto in stato di deficienza psichica, intendendosi per tale sia una alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressiva dell'infermità, dipendente da particolari situazioni fisiche (età avanzata, fragilità di carattere), o da anomale dinamiche relazionali, idonee a determinare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, inficiando il potere di autodeterminazione, di critica e di difesa del soggetto passivo dall'altrui opera di suggestione […]”.

La Suprema Corte specifica inoltre, come ai fini della configurabilità della fattispecie delittuosa sopra detta, sia altresì necessario che tra vittima e agente, si instauri un rapporto squilibrato. In sostanza, l’agente deve avere la concreta possibilità di manipolare la volontà della vittima la quale si trova, per l’appunto, in uno stato di minorata difesa tanto da essere sostanzialmente incapace di opporre resistenza.