Secondo la Suprema Corte non è applicabile la scriminante del rischio consentito, né tantomeno quelle dell'esercizio del diritto o del consenso dell'avente diritto, qualora, nel corso di un incontro di calcio, l'imputato colpisca l'avversario con una testata al di fuori di un'azione ordinaria di gioco, trattandosi di dolosa aggressione fisica per ragioni avulse dalla peculiare dinamica sportiva, considerato che nella disciplina calcistica l'azione di gioco è quella focalizzata dalla presenza del pallone ovvero da movimenti, anche senza palla, funzionali alle più efficaci strategie tattiche (blocco degli avversari, marcamenti, tagli in area ecc.) e non può ricomprendere indiscriminatamente tutto ciò che avvenga in campo, sia pure nei tempi di durata regolamentare dell'incontro (Sez. 5, n. 42114 del 04/07/2011, B., Rv. 251703; Sez. 5, n. 33275 del 28/03/2017, Sansica, Rv. 270498).