La Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 31714/19) ha nuovamente ribadito il principio in base al quale l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo non è di per sé solo elemento sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca quella presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054 c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Si consideri, inoltre, che a tal fine non rileva nemmeno l’anomalia del comportamento del pedone, ma occorre la prova che tale condotta del pedone stesso non fosse comunque prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche, ad esempio, sotto l’aspetto della velocità di guida mantenuta.

In sostanza, la responsabilità dell’automobilista è esclusa solamente laddove sia provato che il pedone abbia posto in essere una condotta imprevedibile e anormale, tanto che il conducente si è trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo.