La Quinta Sezione della Corte di cassazione ha affermato che integra il delitto di atti persecutori in danno di una coppia di coniugi la redazione e reiterata diffusione (sul luogo di lavoro delle persone offese, presso la scuola elementare frequentata dai figli, ecc.) di scritti diffamatori concernenti i rapporti extraconiugali della moglie all'insaputa del marito, la conseguente incerta discendenza di uno dei figli, ecc., qualora tali molestie cagionino - per l'ampiezza, durata e carica spregiativa della condotta criminosa, consistita anche in missive e messaggi sms direttamente inviati ai coniugi - un grave e perdurante stato d'ansa nelle persone offese, correlato all'aggravamento e consolidamento, in ambito lavorativo oltre che familiare, della lesione della loro riservatezza e della manipolazione delle rispettive identità personali.