A questa domanda ha fornito risposta la Suprema Corte (sent. 20359/16) in cui si può leggere che: ".... Deve osservarsi che l’art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, sanziona la condotta consistente nel porto, senza giustificato motivo, di «strumenti da punta o da taglio atti ad offendere», i quali sono equiparabili alle armi improprie, il cui porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga «senza giustificato motivo». 1.1.1. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente spiegato che, in tema di reati concernenti le armi, per arma in senso proprio deve intendersi quella la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona (rientrano in tale categoria, secondo l'art. 30 T.U.L.P.S. e l'art. 45 comma primo, del relativo regolamento, sia le armi da sparo che quelle cd. bianche); sono, invece, armi improprie quelle che, pur avendo una specifica diversa destinazione, possono tuttavia servire all’offesa personale, secondo le indicazioni date dall’art. 4 legge n. 110 del 1975. Si possono definire improprie, allora, le armi che, per loro natura, non sono destinate all’offesa della persona, pur potendo, tuttavia, nuocere, se utilizzate in maniera pericolosa (cacciaviti, martelli, asce, trapani, catene, tubi di ferro) e, perciò, qualsiasi strumento che, pur non avendo come naturale destinazione l'offesa, può essere utilizzato anche con quel fine (cfr. Sez. 1, n. 22998 del 24/01/2024, Ciarletti, non mass., in motiv. §): si tratta di oggetti cui si riferisce l’ultima parte della citata disposizione non indicati in dettaglio ma per i quali occorre che appaiano «chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona» (Sez. 1, n. 32872 del 16/09/2025, Maftei, non mass.; Sez. 2, n. 15908 del 08/03/2022, Mustacchio, Rv. 283101-01; in motivazione anche Sez. 1, n. 10279 del 29/11/2011, dep. 2012, Croce, Rv. 252253-01, in cui è stato ritenuto sussistente il reato nel 3 Corte di Cassazione - copia non ufficiale caso di porto di un coltello a serramanico, con lama di cm. 6, pur se non erano emersi elementi circa la loro destinazione all’offesa alla persona)...."