La S.C. ha affermato che integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.), la condotta di colui che crei ed utilizzi un “profilo” su social network, utilizzando abusivamente l’effige di una persona del tutto inconsapevole, al fine di comunicare con altri iscritti e di condividere materiale in rete. 

Infatti se vi è la volontà di trarre un ingiusto vantaggio o un ingiusto danno appare evidente la sussistenza del reato. 

Sul punto la Suprema Corte ha ormai un orientamento pacifico