In genere, una volta che viene denunciato il furto o lo smarrimento di un telefono cellulare, si procede con l'acquisizione dei tabulati telefonici per risalire, tramite il codice IMEI del telefono cellulare, al suo utilizzatore attuale. A quel punto si procedere alla perquisizione e al sequestro del telefono cellulare e si procede per il reato di ricettazione. 

L'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità del telefonino di provenienza illecita  (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione), si osserva che il consolidato orientamento della Suprema Corte (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), ritiene che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale e' sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Ne' si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914).

E, nel caso di specie, l'acquisto di un telefono cellulare fuori dai canali ufficiali di commercializzazione, e' certamente sintomatico del dolo (quanto meno eventuale: Sez. un., n. 12433 del 26/11/2009, 30/03/2010, Rv. 246324) di ricettazione.