I proprietari di un appartamento avevano promosso domanda volta a ottenere il risarcimento del danno nei confronti del Bar situato nel piano sottostante alla loro abitazione, giacché lamentavano che per diversi anni le immissioni sonore provenienti da tale esercizio commerciale avevano superato il limite della normale tollerabilità., in particolare nella fascia oraria notturna dalle 22 alle 6.

La società proprietaria del Bar, resisteva in giudizio sostenendo che le immissioni sonore non avrebbero affatto superato il limite della normale tollerabilità, anche perché, a detta loro, non era giunta alcuna lamentela dagli appartamenti limitrofi.
Il Tribunale, aveva rigettato la domanda di risarcimento poiché non era stata provata l’esistenza di una vera e propria patologia per i proprietari “lamentosi”, e quindi in sostanza non vi era alcun danno risarcibile.
La Corte d’Appello, al contrario, riconosceva l’esistenza di un diritto al risarcimento da fondare sulla base della documentazione medica prodotta in giudizio.
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha statuito che il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni sonore illecite, è risarcibile indipendentemente dall’esistenza di un danno biologico documentato. Il risarcimento del danno, infatti, sussiste sempre qualora esso sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane (trattasi di diritti garantiti e custoditi a livello costituzionale ed europeo).
A fronte di tal considerazione, al fine di ottenere il risarcimento, è quindi sufficiente provare l’esistenza di un danno mediante semplici presunzioni, sulla base delle nozioni di comune esperienza.