Il conducente di una moto, il quale abbia impresso a tale veicolo una velocità eccessiva in curva, in violazione dell'art. 102, secondo comma D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, sulla circolazione stradale, tale da determinarne la incontrollabilità ed il conseguente incidente stradale con pregiudizio della incolumità di persona trasportata, non può invocare a propria discolpa e quale causa esclusiva dell'evento la posizione anomala assunta dal corpo della vittima; infatti, secondo i principi di normale prudenza, il conducente è tenuto a prevedere che il trasportato si trovi nelle condizioni di non sapere o potere seguire le inclinazioni ed i piegamenti impressi al veicolo e necessari per percorrere la curva o che il medesimo possa compiere qualche eventuale movimento disarmonico tale da alterare il delicato equilibrio dinamico della moto in curva. (Fattispecie relativa ad omicidio colposo).