D.LGS N. 62 DEL 2018; NOVITÀ IN TEMA DI RISARCIMENTO DEL “DANNO DA VACANZA ROVINATA”.

I danno da vacanza rovinata (da intendersi come quella tipologia di danno che non comporta necessariamente una perdita patrimoniale per il turista-consumatore, ma costituisce fonte di stress, turbamento psicologico derivante dagli inadempimenti agli obblighi contrattuali assunti dall'organizzatore come ad esempio le sistemazioni alberghiere, i servizi offerti di livello inferiore rispetto a quello promessi al momento dell'acquisto del pacchetto turistico) aveva trovato una collocazione normativa solamente con l’introduzione dell’art. 47 del Codice del Turismo. Orbene, la normativa in questione è stata modificata dall’entrata in vigore del D.lgs n. 62 del 2018, ed in particolare dall’art. 46 dello stesso, dal titolo “Risarcimento del danno da vacanza rovinata”, il quale prevede che, qualora l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico sia di non scarsa importanza, il viaggiatore possa chiedere all’organizzazione o al venditore, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Tale diritto al risarcimento del danno, però, si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
In ogni caso, per “pacchetto turistico”, deve intendersi la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, in cui sono presenti alloggio, trasporto, noleggio, con qualunque altro servizio che non costituisce parte integrante di uno dei sopra specificati servizi e non sia un servizio finanziario o assicurativo.