Il Tribunale, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rigettando però la domanda avanzata dalla donna di assegnazione di un assegno divorzile. Il Giudice di prime cure, aveva infatti rilevato che tale assegno non poteva esserle riconosciuto, giacché la signora conviveva già con un altro uomo e che quindi l’ex compagno non era tenuto a pagare più alcunché essendo venuto meno l’obbligo assistenziale.

Veniva perciò proposto appello, il quale veniva parzialmente accolto. La Corte territoriale, infatti, aveva evidenziato come l’ex compagno, avesse unicamente dimostrato come la donna coabitasse con il nuovo compagno. In sostanza, mancava la prova che tra i due si fosse instaurata una stabile convivenza, caratterizzata dalla piena comunione spirituale e materiale.

L’ex compagno proponeva perciò ricorso innanzi alla Corte di Cassazione. In particolare, il ricorrente lamentava che la Corte territoriale non avesse valutato in maniera decisiva il fatto che la donna convivesse con l’altro uomo oramai da alcuni anni e che la stessa avesse altresì trasferito la propria residenza nell’abitazione di lui.

Gli Ermellini hanno dichiarato fondato il motivo addotto, denunciando così nel contempo l’illogicità della decisione della Corte d’appello. La donna, infatti, aveva espressamente ammesso di aver lasciato l’abitazione e di essersi stabilita definitivamente a casa del nuovo compagno con il quale intratteneva da tempo un’“affettuosa amicizia”. La donna ha altresì ammesso di contribuire alle spese “famigliari” versando mensilmente un assegno cospicuo alla madre del compagno proprietaria dell’appartamento. Gli Ermellini hanno perciò affermato che: “rispetto a tali accertamenti, l’affermazione del giudice a quo secondo cui il trasferimento costituirebbe prova di una mera coabitazione e non anche di una convivenza more uxorio appare del tutto illogica”. In sostanza non è comprensibile alla Corte, quali siano nella specie gli elementi che valgano a distinguere la prima situazione dalla seconda, essendo altresì escluso che l’ex compagno debba dimostrare il grado di intimità intercorrente fra la nuova coppia formatasi.