Quante volte v’è capitato di percorrere un attraversamento pedonale in sella alla vostra bicicletta con la paura d’una qualche sanzione?

A proposito di ciò vi potrà interessare sapere che ex art. 182 co. 4° c.d.s. è previsto che: “I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza” (comportamento di prudenza, per il conducente del velocipede, che viene descritto anche dalla sent. della C. di Cass. 22 maggio 2008 n. 20594).

Ora, tale norma viene spesso interpretata dalle forze dell’ordine come se essa vietasse in toto al ciclista la possibilità di attraversare le strisce pedonali in sella al proprio velocipede, ma tale interpretazione non è da considerarsi corretta e in ragione di ciò v’è la possibilità di contestare un ipotetica sanzione.

Infatti, la disposizione in analisi afferma che i ciclisti intenti all’attraversamento delle strisce pedonali debbono condurre la bicicletta a mano quando: “per le condizioni della circolazione siano d’intralcio ai pedoni” e non che tale atteggiamento prudenziale debba essere tenuto in ogni circostanza.

Da ciò appare agevole desumere che, nel percorrere un attraversamento pedonale, si dovrà scendere dalla propria bicicletta solo qualora vi sia la presenza dei pedoni e che, per le circostanze di pericolo, come ad esempio potrebbe essere un attraversamento pedonale affollato, si potrebbe creare intralcio ai pedoni ivi presenti.

Ecco che qualora l’attraversamento sia libero il ciclista, con la dovuta precauzione, ha tutto il diritto di percorrerlo in sella al proprio mezzo.