Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, disciplinato dall’art. 186 cod.strada, non si applica il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida previsto dall’art. 186, comma 2 lett.c) allorquando il veicolo condotto dall’imputato appartenga a persona estranea al reato.