In tema di infortuni sul lavoro, anche il committente privato "non professionale" che affidi lavori di manutenzione domestica assume una posizione di garanzia: pur non trovando applicazione, in difetto di cantiere temporaneo o mobile, la disciplina specifica del D.Lgs. n. 81/2008, egli è comunque tenuto, a titolo di colpa generica, a verificare l'idoneità tecnico-professionale del prestatore d'opera in relazione alla pericolosità dei lavori affidati e a valutare le condizioni soggettive e organizzative del lavoratore (età, effettivo esercizio dell'attività, presenza di struttura organizzata), altrimenti assumendo su di sé il rischio connesso all'esecuzione dell'opera.
In particolare, si è osservato che:
"...Va ricordato che la giurisprudenza di questa Suprema Corte riconosce anche in capo al committente privato dei lavori una posizione di garanzia in relazione all'obbligo di una preventiva verifica sull'idoneità tecnico-professionale della persona offesa, in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati.
In particolare è stato affermato che "In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente privato non professionale che affidi in appalto lavori di manutenzione domestica, pur non essendo tenuto a conoscere, alla pari di quello professionale, le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale, ha, comunque, l'onere di scegliere adeguatamente l'impresa, verificando che essa sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A., che sia dotata del documento di valutazione dei rischi e che non sia destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, altrimenti assumendo su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza (Sez. 4 n. 26335 del 21/04/2021, Rv. 281497").
Il committente ha, dunque, l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati (Sez. 4, n. 26898 del 15/05/2019, Pupa, Rv. 276240, in fattispecie in cui la Corte ha confermato la responsabilità del committente che aveva affidato lavori edili ad un soggetto svolgente una diversa attività lavorativa, che si era avvalso della collaborazione del proprio padre, il quale, durante i lavori, svolti non in sicurezza, era deceduto a seguito della caduta da una scala; Sez. 3, n. 35185 del 26/04/2016, Marangio, Rv. 267744, in fattispecie relativa alla morte di un lavoratore edile precipitato al suolo dall'alto della copertura di un fabbricato, nella quale è stata ritenuta la responsabilità per il reato di omicidio colposo dei committenti, che, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, si erano rivolti ad un artigiano, ben sapendo che questi non era dotato di una struttura organizzativa di impresa, che gli consentisse di lavorare in sicurezza)...."
tratto da Cass. 17013/26
