Ritenendo che la stessa fornisca un quadro d'insieme, si è ritenuto di pubblicarla.
Ministero dell'interno

Circolare 25 marzo 2016, prot. n. 300/A/2251/16/124/68



Legge 23 marzo 2016 n. 41, recante: "Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274".

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali

 

- ALLE PREFETTURE UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

LORO SEDI

- Al COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME

TRENTO - BOLZANO

- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

- Al COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

- Al COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA

LORO SEDI

- Al COMPARTI MENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI

LORO SEDI

e, per conoscenza.

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale

ROMA

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria

ROMA

- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Corpo Forestale dello Stato

ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

CESENA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016 è stata pubblicata la Legge 23 marzo 2016, n. 41, recante "Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274".

La norma introduce nell'ordinamento due nuovi reati: il reato di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali gravi e gravissime e reca numerose modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale ed al Codice della Strada, necessarie a dare completa attuazione alla previsione delle nuove figure delittuose il cui testo, opportunamente integrato e coordinato, per immediata evidenza si allega alla presente (all. 1).

Le nuove ipotesi di reato, contenute negli art. 589-bis e 590-bis C.P., sono state costruite in modo sostanzialmente simmetrico, tale da configurare, per ciascuna, una complessa articolazione di aggravanti ed attenuanti essenzialmente aventi identico contenuto, sia pure con la previsione di pene diverse e proporzionate al grado di colpa e al livello di aggressione dei beni tutelati della vita e dell’integrità fisica.

Con la presente circolare, dopo una breve ricognizione delle nuove disposizioni, si intendono fornire le prime indicazioni operative per quanto riguarda gli aspetti afferenti in modo specifico all'attività di polizia, allo scopo di prevedere un'uniforme applicazione delle nuove disposizioni, restando comunque impregiudicata la necessità di intraprendere diretti contatti con le locali Procure della Repubblica per adeguare, ove necessario, le indicazioni generali di cui alla presente circolare alle concrete direttive fornite dall'Autorità Giudiziaria in sede locale, a cui compete il coordinamento dell'attività d'indagine per i nuovi reati.

1. OMICIDIO STRADALE

La nuova legge inserisce nel codice penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione di diversa entità in ragione della presenza di particolari aggravanti, il conducente o altro utente della strada la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale.

Accanto ad un'ipotesi generica, di cui all'art. 589, comma 1, C.P., il reato di omicidio stradale si articola, infatti, in diverse ipotesi aggravate;

• un caso aggravato per effetto della condotta del conducente che guida in grave stato di alterazione (art. 589-bis, commi 2 e 3, C.P.);

• un'ipotesi, meno grave, di guida in stato di ebbrezza (art. 589-bis, comma 4, C.P.);

• una serie di casi aggravati per effetto di condotte tipizzate che rendono manifesta una grave imprudenza alla guida da parte del conducente (art. 589-bis, comma 5, C.P.).

Completano la previsione normativa del nuovo reato le aggravanti di cui all'art. 589-bis, comma 6, relative alla guida senza patente o senza assicurazione e l'aggravante ad effetto speciale in caso di fuga dopo l'incidente, di cui all'art. 589-ter C.P.

La norma, infine, prevede un'attenuante speciale nel caso in cui la morte non sia esclusiva conseguenza della condona del colpevole.

1.1 Omicidio stradale non aggravato

La fattispecie generica di omicidio colposo è costituita da quello commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale la cui pena rimane, come previsto dalla previgente normativa dell'art. 589 C.P., la reclusione da due a sette anni. Il reato può essere commesso da chiunque viola le norme che disciplinano la circolazione stradale, che sono costituite da quelle del Codice della Strada e delle relative disposizioni complementari. In virtù di tale previsione, il reato ricorre in tutti i casi di omicidio che si sono consumati sulle strade, come definite dall'art. 2 comma 1, C.d.S., anche se il responsabile non è un conducente di veicolo. Infatti, le norme del Codice della Strada disciplinano anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale relativi alla manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli.

1.2 Omicidio stradale aggravato da stato di alterazione del conducente

Secondo la previsione dell'art. 589-bis, commi 2 e 3, C.P., l'omicidio è aggravato quando il conducente si trovi in stato di alterazione. Infatti, è punito con la reclusione da otto a dodici anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave, con lasso alcolemico superiore a 1,5 grammi di alcool per litro di sangue o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; se si tratta di conducenti professionali o di mezzi pesanti, indicati dall'art. 186-bis, comma 1, lettere b, c) e d), C.d.S.. per l'applicazione della stessa pena è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media, cioè, con tasso alcotemico compreso tra 0,8 e 1,5 gr/l.

Fuori dei casi indicati dall'art. 589-bis, commi 2 e 3, CP, che sono stati sopra illustrati, è invece punito con la pena della reclusione da cinque a dieci anni l'omicidio stradale colposo commesso dal conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 gr/l. (art. 589-bis, comma 4, C.P.).

Le ipotesi aggravate per alterazione ricorrono solo quando il conducente in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti guida un veicolo a motore. In caso di guida di un veicolo senza motore, invece, ricorre sempre l'ipotesi di omicidio stradale non aggravato di cui all'art. 589-bis, comma 1. C.P.

1.3 Omicidio stradale aggravato da condotte particolarmente imprudenti

Quando il conducente di un veicolo a motore provoca la morte di una persona per effetto di una condotta considerata particolarmente pericolosa, è punito con la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

L'art. 589-bis, comma 5, C.P. individua, infatti, una serie di condotte tipizzate che rendono manifesta tale significativa imprudenza e che sono costituite dal superamento del limite di velocità, dall'attraversamento di intersezioni con semaforo rosso, dalla circolazione contromano, dall'inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi e da sorpassi azzardati in presenza di attraversamenti pedonali o di segnaletica orizzontale costituita da linea continua.

Allo scopo di consentire la corretta ed uniforme qualificazione di tali condotte e di ricondurre i comportamenti che costituiscono aggravante, da cui discendono più gravi conseguenze per l'omicida, alle specifiche previsioni del codice della strada, si forniscono le seguenti precisazioni.

a) Con riferimento all'aggravante di cui all'art. 589-bis, comma 5, numero 1), C.P. (eccesso di velocità), si rappresenta che la valutazione quantitativa della velocità tenuta al momento dell'incidente può essere desunta dalle specifiche risultanze dei mezzi di prova individuati dall'art. 142 C.d.S. (appositi strumenti omologati ovvero tachigrafo di cui sono dotati alcuni veicoli pesanti) ovvero attraverso qualsiasi altro strumento tecnico che, direttamente o indirettamente, consenta di effettuare una siffatta valutazione in termini quantitativi esatti, ancorché non omologato per l'accertamento di violazioni amministrative per eccesso di velocità.

In particolare, in occasione del rilievo di un incidente stradale, potrà essere utile acquisire i dati contenuti nei dispositivi installati a bordo del veicolo dalle compagnie di assicurazione e nelle centraline che governano l'attivazione del sistema di airbag che, in molti casi, memorizzano la velocità tenuta dal veicolo al momento dell'urto. Ove necessario, naturalmente, le operazioni tecniche relative dovranno essere autorizzate dall'autorità giudiziaria ed assistite dalle opportune garanzie difensive.

Per quanto riguarda le risultanze dei dati contenuti nel tachigrafo, si rappresenta che l'operazione di scarico dei dati dal dispositivo, non essendo atto irripetibile, può essere effettuata direttamente dalla polizia giudiziaria secondo le consuete procedure amministrative, avendo cura di conservare i dati o i fogli di registrazione con le ordinarie garanzie del sequestro probatorio. Ogni altra traccia utile alla determinazione della velocità, ancorché definibile solo in modo indiretto attraverso successiva indagine peritale, dovrà essere in ogni caso acquisita con particolare cura, in ragione della sua rilevanza ai fini della determinazione della pena da parte del giudice e ciò anche quando la velocità non rappresenti la causa principale del sinistro stradale.

b) Con riferimento all'aggravante di cui al comma 5, n. 2), dell'articolo 589-bis C.P. concernente l'attraversamento dell'intersezione del semaforo disposto al rosso, valgono le medesime considerazioni soprarichiamate per l'aggravante di cui alla precedente lettera a) e, quindi, si richiama l'attenzione sulla necessità di acquisire eventuali testimonianze di altri utenti della strada o di risultanze video di telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Infatti, tali elementi di prova, ancorché non sufficienti a consentire la contestazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 146, comma 3, C.d.S,, possono comunque essere utilmente valutati dal giudice per l'applicazione dell'aggravante in argomento.

c) Affinché ricorra l'aggravante di cui al comma 5, n. 2) dell'art. 589-bis C.P., per l'ipotesi di circolazione contromano, occorre che il conducente di un veicolo a motore abbia impegnato una strada contromano, cioè abbia occupato in tutto o in parte la carreggiata o la parte di essa destinata all'opposto senso di marcia. La norma, in concreto, prevede l'aggravante in tutti i casi in cui ricorrano le violazioni previste dall'art. 143, commi 11 e 12 C.d.S. e dall'art. 176, commi 1 lettera a) e 19, C.d.S..

d) L'aggravante di cui al camma 5, n. 3) dell'art. 589-bis C.P. ricorre in tutti i casi in cui il conducente abbia effettuato un'inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi con limitata visibilità. Se la violazione è commessa in autostrada o su una strada extraurbana principale, dove la manovra di inversione di marcia è sempre vietata, perchè sia configurabile l'aggravante occorre che il comportamento illecito sia posto in essere in prossimità o in corrispondenza di un tratto con andamento curvilineo o caratterizzato da un dosso, in cui, ovviamente, la visibilità sia limitata.

e) L'ipotesi di omicidio aggravato di cui all'art. 589-bis, comma 5. numero 3) (sorpasso in corrispondenza di attraversamento pedonale) si configura nel caso in cui un conducente di un veicolo a motore abbia sorpassato un altro veicolo che si fosse fermato o stesse rallentando per consentire ai pedoni di attraversare sugli appositi attraversamenti regolati, conte previsto dall'art. 148, comma 13 C.d.S..

f) L'aggravante di cui al numero 3) dell'art. 589-bis, comma 5. C.P., infine, si può concretizzare solo quando il conducente di un veicolo a motore che effettua il sorpasso in presenza di striscia orizzontale continua, per compiere tale manovra, sia costretto a superare, anche solo in parie, la stessa striscia con il proprio veicolo. Qualora, invece, per le dimensioni della strada o dei veicoli, la manovra di sorpasso non richieda il superamento della predetta linea continua, non ricorre il caso di omicidio aggravato in argomento.

1.4 Omicidio plurimo

L'art. 589-bis C.P. prevede un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e le lesioni, anche lievi o lievissime, di una o di più persone, in tali casi, infatti, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo fermo restando il limite massimo di pena stabilito in diciotto anni.

1.5 Aspetti procedurali concernenti l'arresto in flagranza e il giudice competente

La Legge 23 marzo 2016, n. 41, interviene anche sulle disposizioni del Codice di Procedura Penale che riguardano le misure limitative della libertà personale ad iniziativa della P.G. stabilendo che per l'omicidio stradale, anche nella fattispecie semplice, sia sempre consentito l'arresto in flagranza di reato. Per l'ipotesi aggravata da guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre 1,50 gr/l, ovvero 0,8 gr/l per i conducenti professionali di cui all'art. 186 bis, lett. b), c) e d) C.d.S.) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, l'arresto in flagranza di reato è, invece, sempre obbligatorio. In quest'ultimo caso, naturalmente, per potersi procedere secondo le disposizioni dell'art. 380 C.P.P., occorre che sia immediatamente disponibile la valutazione analitica e clinica che attesta lo stato di ebbrezza e/o di alterazione da sostanze stupefacenti. In mancanza di essa, nelle more della definizione dell'aggravante, ove ne ricorrono le condizioni, è comunque possibile procedere aII'arresto facoltativo in flagranza di reato.

L'art. 189, comma 8, C.d.S, come modificato dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, consente l'arresto in flagranza di reato, anche nel caso in cui il conducente responsabile dell'incidente si sia fermato ed abbia prestato soccorso.

In caso di fuga, fatto salvo quanto previsto dall'art. 189, comma 8 bis, C.d.S.[1], secondo le disposizioni dell'art. 189, comma 6, C.d.S., l'arresto è sempre consentito.

Tutte le ipotesi delittuose previste dall'art. 589-bis C.P. appartengono alla competenza del Tribunale e sono perseguibili d'ufficio.

2. LESIONI PERSONALI STRADALI

Per effetto della riforma di cui alla Legge 23 marzo 2016, n. 41, le lesioni personali conseguenti ad un incidente stradale sono oggetto di un trattamento giuridico diverso in base alla loro entità ed alla ricorrenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 583 C.P.

Infatti, mentre le lesioni lievissime o lievi continuano ad essere punite dall'art. 590 C.P. per quelle gravi o gravissime si applica la nuova previsione dell'art. 590-bis C.P.

In base a tale norma, risponde del reato di lesioni stradali chiunque, per colpa, e con violazione delle norme sulla circolazione stradale, provochi lesioni personali gravi o gravissime. A tale fattispecie semplice sono annesse le pene della reclusione, rispettivamente da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le gravissime (art. 590-bis c. 1, C.P.).

Come per l'ipotesi semplice dell'omicidio stradale, il reato é commesso da chiunque ponga in essere, sulla strada, condotte illecite violando le norme in materia di circolazione stradale, cagionando lesioni personali gravi o gravissime.

Il reato di cui all'art. 590-bis C.P. prevede le medesime aggravanti di cui all'art. 589-bis C.P.

Così, sono previste pene più gravi[2] quando il reato sia commesso da conducente di veicolo a motore che guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti ovvero in stato di ebbrezza alcolica, nonché quando il conducente abbia posto in essere condotte particolarmente pericolose. Per ogni utile indicazione circa queste fattispecie aggravanti, si rinvia alle considerazioni sviluppate nei paragrafi 1.2 e 1.3 che trovano completa applicazione anche per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime.

Come per l'omicidio stradale, significativi aggravamenti di pena sono previsti per il caso di lesioni personali stradali gravi o gravissime, quando il sinistro stradale abbia determinato il ferimento di più persone, una delle quali abbia riportato lesioni gravi o gravissime. In tali casi, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, anche se la pena non può superare sette anni,

2.1 Aspetti procedurali circa l'arresto in flagranza e il giudice competente

Anche per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, la Legge 23 marzo 2016, n. 41. interviene sulle disposizioni del Codice di Procedura Penate che riguardano le misure pre-cautelari limitative della libertà personale stabilendo che per il reato di lesioni personali stradali di cui all'art. 590-bis C.P., nelle ipotesi aggravate da guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, da specifiche condotte pericolose di guida ovvero dalla pluralità delle vittime, sia sempre possibile l'arresto in flagranza di reato e ciò anche a prescindere dalla pena concretamente irrogabile[3].

Secondo le disposizioni dall'art. 189, comma 8, C.d.S., come modificato dalla Legge 23 marzo 2016. n, 41, tuttavia, l'arresto in flagranza di reato non è comunque possibile nel caso in cui il conducente responsabile dell'inciderne da cui siano derivate le lesioni gravi o gravissime, si sia fermato ed abbia prestato soccorso. Naturalmente, fatto salvo quanto previsto dall'art, 189, comma 8-bis. C.d.S. in caso di fuga, secondo le disposizioni dell'art. 189, C.d.S., l'arresto è sempre consentito.

Il reato di lesioni stradali gravi o gravissime di cui all'art. 590-bis C.P. appartiene alla competenza del Tribunale ed è perseguibile d'ufficio.

Il reato di lesioni stradali lievi e lievissime, che continua ad essere disciplinato dall'art. 590 C.P., invece, è perseguibile a querela di parte ed appartiene alla competenza del Giudice di Pace.

La perseguibilità d'ufficio di tutte le ipotesi delittuose di cui all'art. 590-bis C.P. impone una rinnovata attenzione nell'attività di rilevamento e ricostruzione del sinistro stradale, allo scopo di fornire al giudice ogni utile elemento per valutare la responsabilità delle persone coinvolte.

3. AGGRAVANTI ED ATTENUANTI PER I REATI DI CUI AGLI ARTT. 589 BIS E 590 BIS C.P.

L'omicidio stradale e il reato di lesioni stradali gravi o gravissime sono aggravati dalla presenza delle seguenti circostanze specifiche:

a) mancanza di patente, perché mai conseguita ovvero revocata o sospesa o situazioni assimilate:

b) veicolo senza assicurazione: per potersi configurare l'aggravante occorre che il veicolo sia condotto dal proprietario responsabile del reato stesso;

c) fuga dopo l'incidente.

Naturalmente. la presenza delle circostante aggravanti in argomento lascia impregiudicata la possibilità di procedere alla contestazione degli illeciti amministrativi di cui, rispettivamente, agli artt. 116, comma 15, 124, comma 4, 135, comma 7 e comma 12, 136-ter, commi 2 e 3, 193, comma 2, 218, comma 6, C.d.S. ovvero del reato di cui all'art. 189 C.d.S., le cui sanzioni sono applicate secondo le procedure ordinarie.

Rispetto agli illeciti amministrativi soprarichiamati non si ritiene siano applicabili le disposizioni di cui all'art. 221 C.d.S. in materia di connessione obiettiva con un reato, atteso che la condotta illecita oggetto di sanzione amministrativa non costituisce presupposto per l'esistenza dei reati di omicidio stradale o di lesioni personali gravi o gravissime.

L'omicidio stradale ed il reato di lesioni stradali gravi o gravissime sono puniti meno gravemente quando l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole. In tali casi, infatti, la pena è diminuita fino alla metà.

4. SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE PER I REATI DI CUI AGLI ARTT. 589 BIS E 590 BIS C.P.

La Legge 23 marzo 2016, n. 41, è intervenuta anche sulle norme del Codice della Strada che riguardano le sanzioni amministrative accessorie conseguenti ai reati di omicidio stradale e di lesioni personali gravi o gravissime.

Sul tema, nel segnalare un particolare rigore delle misure, richiesto dalla gravità della situazione infortunistica nel nostro paese, si rappresenta che per tutte le ipotesi di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Infatti, l'art. 222, comma 2, C.d.S., come modificato dalla Legge 23 marzo 2016. n, 41 stabilisce che a seguito della condanna, ovvero dell'applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di omicidio stradale (art. 589-bis C.P.) e di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis C.P.), anche qualora sia disposta la sospensione condizionale della pena, il Prefetto del luogo in cui è avvenuto l'incidente disponga la revoca della patente di guida del condannato.

Per i titolari di patente straniera, in luogo della revoca, è disposta dal Prefetto l'inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente.

5. RITIRO E SOSPENSIONE CAUTELARE DELLA PATENTE

Significative modifiche riguardano anche le disposizioni di cui all'art. 223 C.d.S. in materia di sospensione cautelare della patente disposta dal Prefetto nelle more della definizione del giudizio per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali.

In particolare, salvo che per il caso di omicidio stradale semplice di cui all'art. 589-bis, comma 1, C.d.S.,[4] è previsto che il Prefetto disponga la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni.

Nei confronti del titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il Prefetto del luogo dello commessa violazione, in luogo della sospensione cautelare della patente, emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo.

La disposizione, che ha l'evidente finalità di impedire al conducente responsabile di gravi incidenti di continuare a guidare in attesa della definizione del giudizio sui reati a lui contestati, impone al Prefetto la valutazione della presenza di fondati elementi di evidente responsabilità del conducente, che devono essere forniti dall'organo di polizia che ha proceduto al rilevamento del sinistro.

In tal senso, ferma restando l'esigenza di diretti contatti con le Prefetture-UU.TT.GG. circa la definizione dei contenuti delle segnalazioni di incidente, appare comunque necessario che, in ogni caso di incidente stradale con morte o lesioni personali gravi o gravissime delle persone coinvolte, sia trasmessa a quegli Uffici la segnalazione dell'evento infortunistico, corredata da copia di verbali di contestazione di eventuali illeciti amministrativi connessi o correlati e da ogni altro atto utile a definire la responsabilità del conducente, nei confronti del quale viene fatta la segnalazione, per l'adozione della misura cautelare della sospensione provvisoria della patente di guida.

Essendo l'adozione del provvedimento del Prefetto gravata da esigenze cautelari particolarmente urgenti, la trasmissione della segnalazione deve essere fatta nel più breve tempo possibile. Ovviamente, nel caso in cui sia stata ritirata la patente nell'immediatezza del sinistro, gli atti relativi all'incidente, unitamente al documento ritirato, devono essere trasmessi al Prefetto entro il termine di dieci giorni.

5.1 Ritiro immediato della patente di guida

Secondo le disposizioni dell'art. 223, commi 1 e 2, C.d.S., in tutte le ipotesi di reato soprarichiamate, l'agente o l'organo accertatore della violazione deve provvedere a ritirare immediatamente la patente della persona nei confronti della quale sussistono fondati elementi di evidente responsabilità e la deve trasmettere al Prefetto entro dieci giorni.

La possibilità di procedere al ritiro cautelare ed immediato del documento di guida, anche per le evidenti implicazioni in termini di limitazione della possibilità di condurre tutti i veicoli, deve essere valutata con particolare attenzione e richiede comunque la contestazione immediata di eventuali illeciti amministrativi connessi o correlati.

In ragione della sua finalità cautelare, in ossequio ad esigenze di certezza e di completezza dell'attività di indagine, la misura è applicabile solo quando, dall'evidenza dei fatti al momento del rilevamento del sinistro, sia possibile desumere in modo chiaro e senza necessità di ulteriori accertamenti, la responsabilità del conducente coinvolto nell'incidente. In ogni altro caso, la patente non sarà ritirata immediatamente, salvo l'obbligo di segnalazione successiva al Prefetto per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Inoltre, nel caso di coinvolgimento di più conducenti, la patente sarà ritirata immediatamente solo ove sia possibile accertare senza ragionevole dubbio, sul luogo e nell'immediatezza dell'incidente, una responsabilità esclusiva o prevalente del conducente nei confronti del quale viene disposta la misura, in ordine alla produzione dell'evento da cui deriva il reato di omicidio stradale o di lesioni personali. Perciò, in caso di evidente concorso di responsabilità da parte di più conducenti o di altri soggetti, la misura cautelare immediata non sarà disposta, fermo restando l'obbligo di segnalazione al Prefetto per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.

6. ACCERTAMENTI MEDICI COATTIVI

La Legge 23 marzo 2016, n. 41 è intervenuta anche sulle disposizioni degli artt. 224 C.P.P. e 359-bis C.P.P., prevedendo un significativo ampliamento delle facoltà e prerogative di accertamento medico concesse, rispettivamente, al Giudice ed alla polizia giudiziaria.

Infatti, in caso di rifiuto da parte dell'indagato di sottoporsi ad accertamenti medici utili ad acquisire elementi per la valutazione dei reati in argomento, il giudice ovvero, nei casi d'urgenza, il Pubblico ministero, possono disporre che tali accertamenti medici siano effettuati in modo coattivo da parte della polizia giudiziaria delegata o procedente.

6.1 Accertamento coattivo dello stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da sostanze stupefacenti

In particolare, per quanto di diretto interesse delle Forze di Polizia, si segnala che l'art. 359-bis, C.P.P. come modificato dalla Legge 23 marzo 2016, n. 41 stabilisce che nei casi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, di cui agli artt. 589-bis C.P. e 590-bis C.P., qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti circa lo stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, e si ha fondato motivo di ritenere che dal ritardo dell'accertamento, ritenuto necessario, possa derivare un grave o irreparabile pregiudizio per le indagini, la polizia giudiziaria può chiedere al Pubblico ministero di autorizzarla ad effettuare un prelievo coattivo.

La procedura sopraindicata deve essere attivata solo nel caso di rifiuto di effettuare accertamenti con etilometro ovvero presso presidi ospedalieri come disciplinati negli artt. 186 e 187 C.d.S. Infatti, ove il conducente coinvolto in incidente stradale non si rifiuti di effettuare gli accertamenti con le modalità che le predette norme consentono di utilizzare agli organi di polizia stradale, non occorre intervenire secondo la nuova procedura di cui all'art. 359-bis, comma 3 bis, C.P.P.

Qualora sia opposto il rifiuto di effettuarli, il Pubblico ministero può disporre che l'accertamento sia svolto in modo coattivo. Il Pubblico ministero, nei casi d'urgenza, adotta oralmente un decreto di autorizzazione delle operazioni, che deve essere successivamente confermato per iscritto. Il provvedimento è sottoposto, comunque, alla convalida del giudice[5].

Del decreto con cui è disposto l'accertamento coattivo deve essere data tempestiva notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che la sua assenza possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365 C.P.P..

Sulla base del provvedimento del Pubblico ministero, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporre la persona al necessario prelievo o accertamento. In tale circostanza, ove l'interessato opponga ulteriore rifiuto, avvalendosi, ove necessario, degli strumenti e dei soggetti di cui all'art. 348, comma 4, C.P.P. si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni quando ciò sia tecnicamente possibile, nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'art. 224 bis C.P.P.[6].

Del compimento delle operazioni deve essere redatto un verbale delle operazioni svolte nel quale sarà dato atto dell'esito degli accertamenti, se conosciuto nell'immediatezza. Se l'accertamento non è stato possibile, nel verbale dovranno essere indicati i motivi che l'hanno reso impossibile o sconsigliabile, eventualmente allegando la documentazione o certificazione sanitaria compilata e sottoscritta dal sanitario che era stato chiamato a procedervi.

Naturalmente, qualora il rifiuto opposto si concretizzi in atti idonei a configurare il reato di resistenza a un pubblico ufficiale di cui all'art. 334 C.P., fermo restando la denuncia dell'interessato per tale reato e l'adozione delle conseguenti misure cautelari, nel rispetto dell'integrità fisica e della dignità dello stesso, si dovrà procedere secondo le evidenze, limitando, ove necessario, la libertà della persona per il tempo occorrente al compimento dell'accertamento coattivo.

Restano, naturalmente, impregiudicati la facoltà ovvero l'obbligo di procedere all'arresto in flagranza di reato, nei casi e secondo le indicazioni più sopra descritte.

Sul tema si richiama l'attenzione sull'esigenza di procedere nel rispetto scrupoloso delle eventuali indicazioni fornite dal Pubblico ministero e dai protocolli di sicurezza posti a tutela degli operatori di polizia e delle persone sottoposte ad indagini.

Resta in ogni caso salva la procedibilità per i reati di cui agli artt. 186, comma 7 e 187 comma 8, C.d.S., per i quali sarà data notizia all'Autorità giudiziaria nelle forme e nei modi consueti.

7. CONCESSIONE OBIETTIVA DI ILLECITI AMMINISTRATIVI CON I REATI

La previsione della punibilità d'ufficio del reato di lesioni personali gravi e gravissime richiede una rinnovata intenzione rispetto alla tematica della connessione obiettiva tra illeciti amministravi e reati di omicidio stradale e lesioni personali gravi o gravissime.

Secondo le disposizioni dell'art. 221 C.d.S., quando l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione amministrativa non costituente reato, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Per aversi connessione, perciò, è necessario che la condotta costituente oggetto di contestazione amministrativa sia il presupposto anche per la previsione della colpa specifica oggetto dei reati sopra indicati. Le violazioni amministrative contestate in occasione del sinistro che non afferiscono al comportamento dal quale è derivato l'incidente, perciò, non sono oggetto della procedura prevista dall'art. 221 C.d.S. ma seguono le regole ordinarie del Titolo VI del Codice della Strada.

La condizione ulteriore affinché, secondo la citata norma del Codice della Strada, si possa configurare connessione obiettiva e che per l'illecito amministrativo non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202 C.d.S.

Pertanto, le violazioni amministrative accertate in relazione alla condotta tenuta dagli utenti della strada, coinvolti in un sinistro stradale che abbia avuto esito mortale o che abbia determinato lesioni gravi o gravissime, devono essere comunque oggetto di contestazione e verbalizzazione da parte degli organi di polizia stradale procedenti, nei termini e secondo le regole generali, allo scopo di consentire al trasgressore, anche se indagato per i reati sopraindicati, di definirli con il pagamento in misura ridotta, ove consentito.

Se l'illecito amministrativo viene definito con il pagamento, la procedura sanzionatoria amministrativa si conclude ed il giudice penale non ha alcuna competenza in materia: ad esso, pertanto, non deve essere trasmesso il verbale di contestazione.

Qualora, invece, il pagamento in misura ridotta non sia ammesso ovvero non sia stato effettuato nei termini previsti, il verbale deve essere trasmesso al giudice competente per i reati sopraindicati affinché vi provveda nelle forme e modi indicati dall'art. 221 C.d.S.

Alto stesso modo si procede anche nel caso in cui sia presentata opposizione al verbale di accertamento dell'illecito amministrativo, competente a conoscere la quale è sempre il giudice penale.

Allo scopo di rendere edotto il trasgressore che il ricorso in opposizione deve essere presentato al giudice penale competente, nei verbali di contestazione per illeciti amministrativi connessi ai reati di omicidio stradale e di lesioni personali gravi o gravissime dovrà essere indicato che autorità competente a ricevere il ricorso è il Tribunale che procede per i reati richiamati.

Le procedure sopra indicate, secondo le indicazioni dell'art. 221 C.d.S. dovranno essere rispettate anche nel caso di illeciti amministrativi contestati in occasione di incidenti con lesioni lievi o lievissime in cui, anche dopo la redazione e notificazione del verbale di contestazione, sia presentata querela di parte.

Le Prefetture Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

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[1] Secondo l'art. 189, comma 8 bis, C.d.S., nei confronti del conducente che è fuggito dopo l'incidente ma che, entro le ventiquattro ore successive al fatto, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non è possibile procedere all'arresto.

[2] Per le lesioni stradali aggravate da ubriachezza (oltre 1.5 gr/l) ovvero da ebbrezza (tra 0,8 e 1,5 gr/l) per soggetti di cui all'art. 186 bis, lett. b), c) e d) C.d.S. oppure alterazione da stupefacenti è prevista la reclusione da reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e la reclusione da quattro a sette anni per le gravissime. Quando l'ebbrezza sia compresa tra 0,8 e 1,5 gr/l per i soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 186 bis, Iett. b), c) e d) C.d.S, la pena è la delusione da un anno e sei mesi a tre anni per le gravi e la reclusione da due a quattro anni per le gravissime. Queste ultime pene si applicano anche quando l'incidente è determinato da condotte gravemente imprudenti (eccesso di velocità, contromano, attraversamento intersezione con semaforo rosso, ecc.).

[3] L'arresto in flagranza di reato non è invece possibile nella fattispecie semplice del delitto di lesioni personali gravi o gravissime di cui all'art. 590-bis, comma 1, C.P.

[4] In tali casi, secondo le disposizioni dell'art. 223, comma 2, secondo periodo, C.d.S., il Prefetto ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, può comunque disporre la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni (non prorogabile neanche in caso di sentenza di condanna non definitiva).

[5] Entro le quarantotto ore successive, il Pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al Pubblico ministero e al difensore.

[6] Non possono in alcun modo essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, devono essere scelte le tecniche meno invasive.

la tabella