Come è noto, l'art. 515 c.p. si riferisce alla condotta di colui che, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

La consumazione del reato coincide con la consegna materiale della merce all'acquirente ma, per la configurabilità del tentativo, non è affatto necessaria la sussistenza di una qualche forma di contrattazione finalizzata alla vendita.

Invero, non è richiesta l'effettiva messa in vendita del prodotto, poichè per la configurabilità del tentativo di frode in commercio è sufficiente l'accertamento della destinazione alla vendita di un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite (Sez. 3, n. 41758, 25 novembre 2010; Sez. 3, n. 6885, 18 febbraio 2009; Sez. 3, n. 23099, 14 giugno 2007; Sez. 3, n. 42920, 29 novembre 2001).

Configura, inoltre, il tentativo, anche la mera detenzione in magazzino di merce non rispondente per origine, provenienza, qualità o quantità a quella dichiarata o pattuita, trattandosi di dato pacificamente indicativo della successiva immissione nella rete distributiva di tali prodotti (Sez. 3, n. 3479, 26 gennaio 2009; Sez. 3, n. 1454, 16 gennaio 2009; Sez. 3, n. 36056, 8 settembre 2004) e ciò anche nel caso in cui la merce sia detenuta da un commerciante all'ingrosso, dovendosi pacificamente riconoscere, in considerazione delle condotte tipizzate, che la disposizione in esame tuteli tanto i consumatori quanto gli stessi commercianti (Sez. 3, 36056/04 cit.), ovvero quando presso il magazzino di prodotti finiti dell'impresa di produzione sia detenuta merce con false indicazioni di provenienza destinata non al consumatore finale ma ad utilizzatori commerciali intermedi (Sez. 3, n. 22313, 6 giugno 2011).

La Suprema Corte in altra occasione - concernente un caso di apposizione di marchio CE contraffatto, indicativo della locuzione "China - Export" – ha preso in esame, richiamando altri precedenti giurisprudenziali (Sez. 2, n. 36228, 18 settembre 2009), la funzione della marcatura CE, individuandola come finalizzata alla tutela degli interessi pubblici della salute e sicurezza degli utilizzatoti dei prodotti mediante la attestazione della rispondenza alle disposizioni comunitarie che ne prevedono l'utilizzo ed osservando che la stessa, pur non fungendo da marchio di qualità o di origine, costituisce comunque un marchio amministrativo, che evidenzia la possibilità di libera circolazione del prodotto nel mercato comunitario.

Nella medesima pronuncia si è altresì ricordato come, in altra occasione si fosse affermato che la marcatura CE attesta la conformità del prodotto a standards minimi di qualità e costituisce, pertanto, una garanzia della qualità e della sicurezza della merce che si acquista (Sez. 3, n. 23819, 9 giugno 2009, concernente una ipotesi di tentativo di frode in commercio posto in essere anche attraverso la commercializzazione di prodotti recanti il marchio CE contraffatto, indicativo della locuzione "China - Export").

Date tali premesse, i Giudici di legittimmità hanno ritienuto pienamente condivisibili i principi affermati nelle decisioni richiamate e non se ne è discostata confermasndo per l’appunto che la detrenzone di detta merce configura di per sé reato, anche se solo nella forma tentata.

Invero, se, l'interesse tutelato dalla disposizione in esame è quello dello Stato e del consumatore al leale esercizio del commercio ed il reato in essa previsto è integrato dalla semplice messa in vendita di un bene difforme da quello dichiarato, è evidente che la consegna di merce recante una marcatura contraffatta, attestante la rispondenza a specifiche costruttive che assicurano la sussistenza dei requisiti di sicurezza e qualità richiesti dalla normativa comunitaria, determina senz'altro quella divergenza qualitativa che si ritiene necessaria per configurare l'illecito penale.