Il condominio è tenuto ad insonorizzare l’appartamento del custode, ma non deve alcun risarcimento ai vicini di appartamento che lamentino danni alla salute derivanti dalle immissioni sonore, qualora i vicini stessi siano “paranoici e maldisposti verso il prossimo”. Ciò è quanto affermato recentemente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 661 del 12.01.2017.

Nel corso del giudizio di primo grado, era stata disposta dal Giudice, apposita consulenza tecnica al fine di accertare se i rumori lamentati dai vicini, madre e figlio, si ponessero al di là della soglia di tollerabilità. La consulenza, aveva accertato che effettivamente dalla casa del custode, giungeva il rumore dell’acqua dei servizi igienici, della tv e delle voci delle persone presenti nella camera da letto del custode, e che quindi si fosse in un ipotesi di superamento della normale tollerabilità. Il consulente, proseguiva affermando che, seppur non era diagnosticabile una malattia psichiatrica nei vicini, era altresì certo il nesso causale tra le immissioni sonore provenienti dall’appartamento del custode rumoroso, e il malessere ansioso-depressivo lamentato dai vicini. Un danno che quindi poteva essere liquidato dal giudice in via equitativa.

Il Tribunale aveva così ordinato al condominio, di provvedere all’insonorizzazione dell’immobile del custode. Il Giudice di prime cure, onerava altresì il condominio, del pagamento di una somma di denaro a favore di ciascuno dei due vicini per i danni subiti.

Il condominio proponeva perciò appello. La Corte territoriale adita, nel suo iter argomentativo, attribuiva particolare valore all’indagine psico-diagnostica sui vicini, effettuata proprio dal consulente tecnico in occasione del giudizio di primo grado. In particolare da tale referto, risultava come uno dei vicini, la madre, fosse affetto da una personalità ossessivo-compulsiva. Disturbi ancora più gravi venivano riscontrati nel figlio. In sostanza, quest’ultimo, era riconosciuto come un soggetto “ipervigilante”, ovvero una persona che investe molta energia per mantenere vivo un continuo stato di allerta.

Tanto è bastato, affinché la Corte d’Appello, escludesse l’esistenza del nesso causale tra i rumori e il malessere ansioso-depressivo patito dai vicini. In sostanza, tale patologia, andava attribuita alla personalità stessa dei vicini e non ai rumori provenienti dall’appartamento del custode.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha confermato sostanzialmente quanto affermato dalla Corte d’Appello, statuendo come sia obbligo del condominio insonorizzare l’appartamento condominiale dato in uso al portiere. Allo stesso tempo, però, non sussiste l’obbligo, a carico del condominio, di risarcire i vicini per il danno alla salute dovuto alle immissioni sonore. Tale risarcimento, infatti, andava escluso, giacché ai vicini era stata diagnosticata una personalità “ipervigilante” e una certa difficolta nella gestione dei conflitti e in generale delle emozioni.