Una Cooperativa conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale, una ditta di spedizioni, chiedendone la condanna alla restituzione delle spese di spedizione e al risarcimento del danno da perdita di “chance”. Tale risarcimento veniva richiesto, giacché la consegna di alcuni plichi era stata effettuata in ritardo e non era stato perciò possibile per la Cooperativa partecipare a due gare indette da due Comuni.
Il Tribunale adito, però, rigettava la domanda. La Corte d’Appello, successivamente adita, rigettava l’impugnazione proposta giacché, in particolare, la Cooperativa non aveva fornito la prova che i plichi tardivamente consegnati contenessero effettivamente i documenti indicati nei bandi di gara.
La Corte di Cassazione, ha così statuito che il danno patrimoniale da perdita di “chance” costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo. Vi è pregiudizio certo quando vi sia la perdita di una possibilità attuale e di tale danno sia fornita la relativa prova. In particolare, a detta degli Ermellini, deve essere provata l’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza. In sostanza, il risarcimento di cui sopra, potrà ottenersi qualora la “chance” perduta aveva la certezza o l’elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi e obiettivi.
Nel caso di specie, il risarcimento da perdita di “chance” non poteva essere riconosciuto a favore della Cooperativa, giacché, seppur pacifica e provata era la ritardata consegna dei plichi, non era stata al contrario fornita la prova concreta e certa che i plichi tardivamente consegnati contenessero effettivamente i documenti indicati nei bandi di gara.