La Corte di Cassazione pronunciatasi a Sezioni Unite ha, con una discutibile recente sentenza (sentenza n. 20504 dd. 30.07.2019), affermato che non esiste alcun diritto soggettivo all’autorefezione individuale nell’orario mensa e nei locali scolastici. In sostanza, la Corte ha statuito che gli alunni non hanno alcun diritto di consumare a scuola il cibo portato da casa per il pranzo. Per gli Ermellini, i genitori degli studenti non possono pretendere che le scuole si organizzino per far consumare ai propri figli un pasto diverso da quello offerto dalla mensa scolastica.

La Corte così argomenta la propria scelta: “[…] le famiglie hanno l’obbligo di aderire al progetto formativo prescelto, così come proposto e organizzato dalla scuola, in tutti i suoi elementi, incluso il “tempo mensa” che ne costituisce parte integrante, previo pagamento di un contributo che si giustifica trattandosi di prestazione aggiuntiva e facoltativa; che, in fatti, ove si riconoscesse all’utenza la facoltà, in alternativa alla fruizione della mensa, di consumare a scuola il pasto domestico, ovvero il diritto ad una fruizione individualizzata della mensa, sarebbe messo a rischio il progetto formativo, comprensivo dell’educazione alimentare, predisposto dall’istituzione scolastica, il quale solo nella sua interezza e omogeneità potrebbe perseguire efficacemente gli obiettivi prefissati e garantire l’esercizio effettivo del diritto allo studio […]”.