Il caso prende le mosse dalla stipulazione di un contratto di comodato a tempo indeterminato avente ad oggetto, nello specifico, un immobile adibito, per accordo tra le parti, ad uso abitativo.

Il comodato è un contratto disciplinato dagli articoli 1803 e ss. c.c. ed è definito come: “il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo e per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la cosa ricevuta”. Una caratteristica fondamentale del comodato, è che questi è un contratto essenzialmente gratuito, in ciò distinguendosi, ad esempio, dal contratto di locazione.

Oltre a ciò è previsto, in genere, che il comodatario sia obbligato a restituire il bene ricevuto alla scadenza del termine convenuto, ovvero, nel caso in cui tale termine non sia stato apposto, la restituzione dovrà avvenire quando il comodatario si sia servito del bene in conformità al contratto. L’art. 1809 c.c. prevede però che: “se durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e imprevedibile bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata”. Tale ipotesi di recesso del comodante, costituisce una sorta di tutela e di contrappeso rispetto alla gratuità della prestazione del comodante stesso.

Nel caso di specie, l’immobile era stato dato in comodato dalla ditta ad un proprio socio per favorire il raggiungimento del luogo di lavoro da parte del dipendente, essendo l’immobile nelle immediate vicinanze della sede sociale. Tale rapporto di lavoro si era però interrotto, e quindi la società chiedeva la restituzione dell’immobile essendo cessata la necessità del lavoratore di risiedere nelle immediate vicinanze della ditta ed avendo la società stessa necessità di utilizzare il bene per l’organizzazione di eventi ed incontri e quindi per finalità aziendali.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 20892 del 17.10.2016), ha quindi ribadito alcuni principi generali. Innanzitutto, ha asserito che qualora il comodato abbia ad oggetto l’utilizzo di un bene immobile destinato ad uso abitativo, la rilevanza dell’interesse del comodatario diviene più pregnante. Premesso ciò, ha poi affrontato il caso in esame, esaminando in particolare la disciplina di cui all’art. 1809 c.c. e più nello specifico i requisiti affinché il comodante possa chiedere la restituzione del bene.

In sostanza, il bisogno che giustifica il comodante a richiedere la restituzione dell’immobile: “non deve essere grave ma imprevisto (quindi sopravvenuto rispetto alla stipula del contratto) ed urgente, non rilevando in tal senso bisogni non attuali, né concreti o solo astrattamente ipotizzabili non solo la necessità di un uso diretto della cosa, ma anche il sopravvenuto imprevisto peggioramento della situazione economica del comodante, che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una redditizia locazione, consente di porre fine al comodato. In ogni caso, il giudice dovrà esercitare un controllo di proporzionalità nel comparare le esigenze di tutela della famiglia del comodatario e il contrapposto bisogno del comodante”.