A seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 8 settembre 2015 (Taricco, causa C-105/14), la Terza Sezione, decidendo su una fattispecie di grave frode IVA, ha disapplicato la norma di cui all'ultima parte del terzo comma dell'art. 160 e del secondo comma dell'art. 161 cod. pen. ed ha applicato a tale ipotesi la regola già prevista da dette disposizioni per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., per effetto della quale il termine ordinario di prescrizione ricomincia a decorrere dopo ogni atto interruttivo.

Nella sostanza, si ritiene che nel caso di gravi frodi in materia di IVA, che ledono quindi gli interessi finanziari dell'Unione Europea, non si possa prevedere un termine così breve di prescrizione (aumento solo di 1/4 del termine massimo idi prescrizione in caso di atti interruttivi). Nel dettaglio quindi, il termine di prescrizione, non sarà più di 7 anni e 6 mesi, bensì di 6 anni che vanno calcolati alla presenza di ogni atto interruttivo della prescrizione (es. decreto di citazione a giudizio, interrogatorio, ecc.).