La Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 32104 dd. 09.12.2019), ha decretato che, qualora il rilevamento della velocità avvenga mediante dispositivi ed apparecchi elettronici mobili presidiati con la presenza di un organo di polizia stradale, la distanza dell’apparecchio medesimo dal segnale stradale che impone il limite di velocità non debba essere di almeno un chilometro (come avviene al contrario per i dispostivi di rilevamento fissi), ma è sufficiente che la distanza sia adeguata. La Corte, tuttavia, dopo aver affermato quanto sopra, non specifica in quali casi la distanza possa considerarsi adeguata.