Secondo l’ultimo approdo della Corte di Cassazione, il reato di guida in stato di ebbrezza può essere contestato anche se l’auto è già stata parcheggiata. Per ritenersi sussistente la fattispecie criminosa di cui all’art. 186 C.d.S., infatti, è sufficiente la prova che il veicolo sia stato guidato poco tempo prima.

L’art. 186, comma 7, C.d.s., sanziona la condotta del “conducente” di un mezzo che rifiuta di sottoporsi all’esame alcolimetrico richiesto dagli agenti della polizia in caso di incidente stradale ovvero “quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool”. La Corte di Cassazione, afferma quindi che il termine “conducente” si riferisca a colui che guida o che ha guidato, fino a poco prima della richiesta degli agenti di polizia, un veicolo. Gli Ermellini proseguono, quindi, richiamando un proprio precedente insegnamento, secondo il quale nella nozione di “guida”, rientra anche la condotta di chi si trovi all’interno del veicolo, quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico. Allo stesso modo, la Cassazione ha affermato altresì che la “fermata”, costituisce una fase della circolazione, tanto che è irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall’imputato risultato positivo all’alcoltest fosse, al momento dell’effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto.