La Suprema Corte, con sentenza della Sez. IV, n. 12894 (data ud. 05/02/2026) 08/04/2026, si è interrogata sulla corretta interpretazione della nozione di "appartenenza" del veicolo rilevante ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c), cod. strada e ha avuto modo di osservare che :
"...La disposizione prevede che la durata della sospensione della patente di guida sia raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. La medesima norma stabilisce che con la sentenza di condanna o di patteggiamento sia sempre disposta la confisca del veicolo, salvo che questo appartenga a persona estranea al reato. Questa Sezione ha più volte affermato che la nozione di "appartenenza" del veicolo a persona estranea al reato non va intesa come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali (Sez. 4, n. 3311 del 02/12/2016, dep. 2017, Rv. 268882; Sez. 4, n. 36425 del 29/03/2013, Rv. 256762; Sez. 4, n. 20610 del 26/02/2010, Rv. 247326). In altri termini, "appartenenza" è sinonimo di utilizzazione uti dominus della cosa, ossia di esercizio sulla stessa, in maniera non occasionale, di poteri effettivi e concreti corrispondenti a quelli tipici del proprietario. Non integra la nozione di appartenenza a persona estranea al reato la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare l'illecito, quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l'intestazione sia del tutto fittizia e che in realtà sia l'autore dell'illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene (Sez. 2, n. 13360 del 03/02/2011, Rv. 249885; Sez. 2, n. 29495 del 10/06/2009, Rv. 244435)...."
