La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente ricordato cosa integri la fattispecie di “incidente stradale” ai sensi dell’art. 186 C.d.S. (intitolato “Guida sotto l’influenza di alcool). In particolare, secondo i giudici di legittimità, rientra nella nozione “qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli”.

La Corte quindi prosegue affermando che in tale nozione devono rientrare non solo le ipotesi di urto tra i veicoli contro un ostacolo, ma anche la mera fuoriuscita dalla sede stradale. Nello specifico, ai fini della configurazione del sinistro non sono richiesti né danni alle cose, né alle persone, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico potenzialmente idonea a determinare danni.