La Suprema Corte, nel caso di un sinistro che si era verificato nel lontano 15 maggio 2008, ha osservato che il giudice di appello, nel ritenere illegale il casco protettivo cd a scodella, ha correttamente deciso.

Nel dettaglio il Tribunale rilevava che le lesioni sarebbero state evitate con l'uso di un casco regolare, mentre nel caso di specie, come dichiarato dal teste, l'attore indossava un casco cd a scodella. Si tratta di un accessorio il cui uso non era consentito per i conducenti dei motocicli. Pertanto, in applicazione l'articolo 1227, secondo comma c.c. il Tribunale riteneva risarcibili solo le lesioni diverse da quelle subite al volto (spalla e corpo) liquidando il relativo danno.


In particolare, la Suprema Corte  ha osservato che la legge 29 luglio 2010 n. 120, all'articolo 28, con decorrenza dal 12 ottobre 2010, ha resto illegittimo l'utilizzo del casco con omologazione DGM anche per i ciclomotori, mentre per gli altri veicoli (motocicli) la sospensione delle omologazioni era già intervenuta con D.M. 28 luglio 2000. Nel caso di specie il conducente era alla guida di un motociclo, cioè di un veicolo con cilindrata e velocità superiori, per il quale il divieto di utilizzo del cd casco a scodella (DGM) era assai precedente alla data di verificazione del sinistro;