Strutture non temporanee, ma destinate a rimanere installate diverso tempo, necessitano di apposita autorizzazione amministrativa (permesso a costruire). Per capire quindi se sia necessaria la licenza edilizia, bisogna verificare nel concreto di che opera si tratti se destinata a rimanere installata in maniera duratura o meno. Ovvio che se la struttura è costruita su di una base in cemento, munita di allacciamenti idrici ed elettrici, ne consegue che non possa parlarsi di opera temporanea. 

Certamente la natura precaria dell'opera edilizia non deriva dalla tipologia dei materiali impiegati per la sua realizzazione, tanto meno dalla sua facile amovibilità; quel che conta, infatti, e' la oggettiva temporaneità e contingenza delle esigenze che l'opera e' destinata a soddisfare e la sua effettiva rimozione al loro cessare (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 6, comma 2, lettera b) .

Chiaro e', in tal senso, il dettato normativo che, nel definire gli interventi di nuova costruzione, per i quali e' necessario il permesso di costruire o altro titolo equipollente (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 10, comma 1, lettera a, e articolo 22, comma 3, lettera b), individua - tra gli altri - i manufatti leggeri e le strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come depositi, magazzini e simili "che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee" (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettera e.5) e che non siano, quando consentito in conformita' alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti, installati "con temporaneo ancoraggio al suolo" (cit. articolo 3, comma 1, lettera e.5).

La natura oggettivamente temporanea e contingente delle esigenze da soddisfare e' richiamata anche dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 6, comma 2, lettera b, per individuare le opere che, previa mera comunicazione dell'inizio lavori, possono essere liberamente eseguite, purche' siano immediatamente rimosse al cessare delle necessita'.

Si tratta di criterio che significativamente, sia pure ad altri fini, l'articolo 812 c.c. utilizza per collocare nella categoria dei beni immobili gli edifici galleggianti saldamente ancorati alla riva o all'alveo e destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione, cosi' diversificandoli dai galleggianti mobili adibiti alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne, di cui all'articolo 136 codice navale e che, a norma dell'articolo 815 c.c., costituiscono, invece, beni mobili soggetti a registrazione.

La oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare bisogni non provvisori, la sua conseguente attitudine ad una utilizzazione non temporanea, ne' contingente, e' criterio da sempre utilizzato dalla giurisprudenza di questa Corte per distinguere l'opera assoggettabile a regime concessorio (oggi permesso di costruire) da quella realizzabile liberamente, a prescindere dall'incorporamento al suolo o dai materiali utilizzati ( Sentenza n. 11839 del 12/07/1999, Sez. 3, Sentenza n. 22054 del 25/02/2009, quest'ultima con richiamo ad ulteriori precedenti conformi della Suprema Corte e del Consiglio di Stato).

Nemmeno il carattere stagionale dell'attività implica di per se' la precarietà dell'opera ( Sentenza n. 11880 del 19/02/2004, Sez. 3, Sentenza n. 22054 del 25/02/2009).

Il riferimento alla temporaneità e alla contingenza dell'esigenza, piuttosto che alle caratteristiche strutturali dell'opera edilizia ed al materiale impiegato per la sua realizzazione, deriva dal fatto che nella riflessione dottrinaria e giurisprudenziale del secondo dopoguerra si e' venuta consolidando la consapevolezza che il territorio non può più essere considerato strumento destinato al solo assetto ed incremento edilizio (Legge n. 1150 del 1942, articolo 1), ma come luogo sul quale convergono interessi di ben più ampio respiro che dalle modalità del suo utilizzo (o del suo non utilizzo) possono trovare giovamento o, al contrario, pregiudizio, si' che la sua trasformazione urbanistica ed edilizia (cosi' la Legge n. 10 del 1977, articolo 1 che, si noti, operando un rivolgimento copernicano rispetto alla Legge n. 1150 del 1942, articolo 1, ha posto l'attività edilizia in secondo piano rispetto a quella urbanistica) costituisce oggetto di compiuta valutazione e comparazione degli interessi in gioco e, dunque, vera e propria attività di governo (cosi' l'articolo 117 Cost., comma 3), non sempre, e non solo, appannaggio esclusivo della collettività che lo abita.