REATO DI OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE (ART. 341 BIS C.P.) SOLO SE È CONCRETAMENTE ACCERTATA LA PRESENZA DI PIÙ PERSONE AL MOMENTO DELL’OFFESA.

La Suprema Corte di Cassazione si è nuovamente esposta in merito al reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 bis C.P.). Nel caso di specie il soggetto, assolto innanzi al Tribunale e poi condannato in secondo grado, aveva offeso alcuni appartenenti alla polizia giudiziaria prima in prossimità di un’isola ecologica comunale, la quale a sua volta era posta all’interno di un parcheggio e successivamente all’interno del Comando dei carabinieri.
Orbene gli Ermellini hanno affermato, riformando la sentenza emessa dalla Corte d’Appello, che il giudice aveva errato nel non considerare improbabile, ai fini della configurazione del reato contestato, la presenza di traffico pedonale e/o veicolare all’interno dell’isola ecologica. Allo stesso modo, la Corte d’Appello aveva errato nel non considerare che all’interno del Comando dei Carabinieri, fossero presenti solo gli agenti a cui era stata rivolta l’offesa.
La Suprema Corte spiega, infatti, che per l’integrazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, devono sussistere e ricorrere tutte le condizioni previste in astratto dal codice penale e cioè che l’offesa venga proferita: a) in luogo pubblico o aperto al pubblico, b) in presenza di più persone. Nel caso di specie, la sussistenza della condizione sub a) era stata accertata, mentre la seconda era stata presuntivamente e quindi erroneamente ritenuta sussistente.
La Cassazione chiarisce, quindi, che la mera potenziale percezione delle offese da parte di più persone non vale di per sé, ma presuppone che tale presenza sia positivamente accertata