Per sussistere il reato di minaccia non occorre che dopo che sia stata pronunciata si passi alle vie di fatto. E' infatti sufficiente una limitazione psichica derivante dal pericolo percepito a seguito della minaccia proferita. Se il male minacciato è ingiusto e la condotta ha intimorito la vittima, il reato è da considerarsi consumato. Ovviamente se la minaccia non è grave, la competenza è del Giudice di Pace mentre se grave, è del Tribunale monocratico.