Nel caso di danno subito dall’allievo di una scuola di sci a seguito di caduta, la responsabilità della scuola ha natura contrattuale e, pertanto, grava sulla scuola, ai sensi dell’articolo 1218 del Cc, l’onere di dimostrare che le lesioni sono dipese da circostanze a essa non imputabili, con la precisazione che tale prova può essere data a mezzo di presunzioni e che solo se la causa resti ignota le conseguenze pregiudizievoli debbono rimanere a carico della scuola.