L'organizzatore di una attività sportiva che abbia caratteristiche intrinseche di pericolosità o che inserisca in una attività sportiva di per se' non pericolosa passaggi di particolare difficoltà, in cui il rischio di procurarsi danni alla persona per i partecipanti dotati di capacita' sportive medie sia più elevato della media, debba, nell'ambito della diligenza dovuta per l'esecuzione della propria obbligazione contrattuale, illustrare la difficoltà dell'attività o del relativo passaggio e predisporre cautele adeguate a che quel particolare passaggio, se affrontato, sia nondimeno svolto da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza. La Suprema Corte ha infatti più volte affermato, specie all'interno di sentenze penali, che l'organizzatore e il gestore di attività sportive con caratteristiche di pericolosità quali il rafting si trovino in una posizione di protezione nei confronti nei confronti dei soggetti che a loro si rivolgono per praticare tale attività sportiva pericolosa e che, per andare esenti da responsabilità, debbano adottare tutte le cautele necessarie per contenere e non aggravare il rischio e per impedire che siano superati i limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva (v. Cass. pen. n. 3446 del 2004, proprio a proposito del rafting, Cass. pen n. 16998/2006, Cass. pen n. 22037 del 2015).