Alla stregua della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 45 C.d.S., comma 6, "nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura" (Corte Cost. 113/15), deve ritenersi che il citato art. 45 C.d.S., comma 6, come integrato dalla pronuncia della Corte costituzionale, prescriva la verifica periodica della funzionalità di tutte le apparecchiature di misurazione della velocità e la loro taratura.Qualora venga contestata l’affidabilità dell’apparecchio di misurazione della velocità, pertanto, il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio sia stato o meno sottoposto alle suddette verifiche di funzionalità e taratura (cfr. Cass. 533/18; Cass. 14543/16; Cass. 9972/16; Cass. 9645/16; Cass. 25125/15). La Suprema Corte ha infatti già avuto modo di affermare che detto principio opera anche in relazione ai rilevamenti effettuati a mezzo del sistema di accertamento "SICVe" - Sistema Informativo Controllo Velocità, comunemente detto "tutor" (cfr. da ultimo Cass. 533/18), il quale rientra tra i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S. (Cass. 5873/17).Nella specie, il ricorrente aveva contestato sia in primo che in secondo grado l’attendibilità dei rilevamenti effettuati, facendo insorgere l’obbligo per il giudice di accertare l’adempimento degli obblighi di taratura e verifica da parte dell’amministrazione.