Viaggio senza bagaglio: il danno è risarcibile ai sensi della Convenzione di Montréal del 1999

Corte di Cassazione, sezione III Civile
Sentenza 22 aprile – 14 luglio 2015, n. 14667

La Corte di Cassazione, nel caso di specie, si è occupata della vicenda di due coniugi che per il loro viaggio di nozze avevano acquistato due biglietti per la tratta aerea Roma/New York/Caracas ma giunti in Venezuela apprendevano dello smarrimento del proprio bagaglio, riconsegnatogli dopo ben 14 giorni!

Intrapresa la via giudiziale per ottenere il risarcimento del danno, la questione, dopo esser stata trattata dai giudici territoriali, è arrivata fino alle aule di Piazza Cavour in cui i novelli sposi denunciavano tra i motivi del ricorso, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la  violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22 della Convenzione di Montreal (Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale).

Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione in questa sentenza precisa come “la Convenzione di Montréal del 1999 non stabilisce essa stessa di risarcire il danno non patrimoniale ma – utilizzando una nozione generica di danno – circoscrive il suo ammontare in un limite assoluto entro il quale è da includere ogni tipologia o manifestazione dello stesso, la cui scomposizione, in ragione del tipo di pregiudizio (materiale o “morale”), potrà aver luogo, o meno, in base alle regole poste dai singoli ordinamenti degli Stati aderenti”.

Rammenta la Suprema corte come già la Corte di giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 6 maggio 2010, in C-63/09 (Walz c. Clickair SA), nell’interpretare l’art. 22, n. 2, della Convenzione di Montreal del 1999, aveva affermato che la nozione di “danno” ivi sottesa, ai fini della limitazione della responsabilità del vettore aereo (in particolare, nella fattispecie posta all’attenzione della Corte, per il caso di perdita del bagaglio), deve essere intesa “nel senso che include tanto il danno materiale quanto il danno morale” (p.39 e dispositivo).
Si trattava di un’esegesi condotta alla luce dell’art. 31 della Convenzione sul diritto dei trattati, firmata a Vienna il 23 maggio 1969, e, dunque, “in buona fede, secondo il senso comune da attribuire ai suoi termini nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo”; sicché, i termini “préjudice” e “dommage” – che compaiono, nella lingua francese, nelle varie disposizioni del Capitolo III – devono essere ricondotti nell’alveo di una “una nozione di danno, di origine non convenzionale, comune a tutti i sistemi di diritto internazionale” e tale da far ritenere che essi “includono tanto i danni di natura materiale quanto quelli di natura morale”.
Può quindi affermarsi che a siffatta nozione omnicomprensiva di danno si riferisce, quindi, l’art. 22, n. 2, implicando che la natura del danno subito dal passeggero è a tal riguardo indifferente”.

È a questo tipo di esegesi che intende aderire la Cassazione osservando, altresì, come l’art. 22, n. 2, della Convenzione di Montreal individui, entro un determinato “limite assoluto” di ristoro, soltanto la portata complessiva dell’area di risarcibilità del danno, da assumersi secondo una nozione generica e come tale astrattamente omnicomprensiva sia del pregiudizio inferto alla sfera meramente patrimoniale del passeggero (il danno “materiale”), sia di quello attinente alla sfera “non patrimoniale” (il danno “morale”), lasciando alle regole di ciascun ordinamento degli Stati aderenti la fissazione del contenuto proprio della obbligazione risarcitoria.
Nel caso di specie in riferimento al danno “morale” occorre, quindi, far riferimento alla disciplina dettata dall’art. 2059 cod. civ., alla luce del “diritto vivente” consolidatosi a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite civili del novembre 2008 (cfr. Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972), ossia secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata di detta norma che consente la risarcibilità del danno non patrimoniale nei soli casi “previsti dalla legge”, e cioè nelle ipotesi di fatto illecito astrattamente configurabile come reato, di fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato e, infine, di fatto illecito gravemente lesivo di diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale. Con l’ulteriore precisazione che in quest’ultima ipotesi (come in quella di espressa previsione legislativa), il danno non patrimoniale sarà risarcibile anche se derivante da inadempimento contrattuale (siccome, per l’appunto, ricondotto dall’attuale “diritto vivente” alla norma dell’art. 2059 cod. civ. e non nell’orbita della disciplina, contrattuale, di cui agli artt. 1174, 1218,1223, 1225 e 1227 cod. civ.). Come detto, la Convenzione di Montreal del 1999, ratificata e resa esecutiva con la legge n. 12 del 2014, non stabilisce essa stessa di risarcire il danno non patrimoniale, ma – utilizzando una nozione generica di danno – circoscrive il suo ammontare in un limite assoluto (salvo dichiarazione speciale di interesse) entro il quale è da includere ogni tipologia o manifestazione dello stesso, la cui scomposizione, in ragione del tipo di pregiudizio (materiale o “morale”), potrà aver luogo, o meno, in base alle regole poste dai singoli ordinamenti degli Stati aderenti.

Non ravvisandosi, dunque, una previsione normativa espressa di risarcibilità del danno non patrimoniale come tale, gli stessi interessi della persona la cui lesione, conseguente all’inadempimento contrattuale del vettore aereo internazionale (per ritardata consegna del bagaglio), è suscettibile di riparazione, anch’essi non altrimenti positivamente tipizzati ex ante, dovranno essere individuati dal giudice tra i diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.
Tiene infine ad evidenziare la Cassazione come, rispetto alla fattispecie su cui l’azione risarcitoria nel caso di specie si è incentrata ed è stata esaminata in sede di merito (con effetti di giudicato) – ovvero, la responsabilità del vettore aereo per ritardata consegna del bagaglio, in forza della Convenzione di Montreal 1999 – non è di per sé concludente il richiamo ed il raffronto con la fattispecie del c.d. “danno da vacanza rovinata” di cui al d.lgs. n. 111 del 1995, che attiene, invece, al diverso ambito – peraltro non fatto valere dagli attori – della responsabilità dell’organizzatore e del venditore per le “obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico”.