L'articolo 544-bis cod. pen. punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale. Questa Corte ha in plurime occasioni chiarito che nella nozione di "necessita'" degli articoli 544-bis e ter cod. pen. rientra anche lo stato di necessità previsto dall'articolo 54 cod. pen. nonché ogni altra situazione che induca all'uccisione o al maltrattamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile (Cass., Sez. 3, n. 44822/07, Borgia, Rv. 238456, che ha anche ricostruito la genesi della norma, Sez. 2, n. 43722/10, Rv Calzoni, Rv 248999, che ha annullato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la necessità dell'uccisione di un pastore tedesco che aveva aggredito il cane dell'imputato e messo in pericolo l'incolumità della moglie, e n. 50329/16, Vitali, Rv. 268646, in un caso di uccisione di alano per tutelare l'incolumità dell'imputato e quella del suo cane di piccola taglia, aggredito e morso poco prima; si veda poi anche la sentenza n. 36715/14 Vullo, non massimata, che ha escluso la "necessita'" in un caso in cui l'imputato, preavvertito della reazione del cane per il trattamento igienico forzato, non s'era limitato a liberarsi del cagnolino, ma l'aveva scaraventato per le scale e colpito a calci).

In altro caso, i Giudici di merito hanno invece escluso decisamente la "necessità", perché hanno accertato che il cane non aveva messo in pericolo l'incolumità di persone e beni, ma aveva aggredito una gallina ed era stato ucciso mentre si allontanava dopo aver compiuto il misfatto, quindi in un momento – è stato ampiamente chiarito in cui non sussisteva più il pericolo ma si era già verificato il danno, che, per giunta, era stato valutato dai Giudici di entità economica inferiore a quello provocato con l'uccisione del cane.