La Corte di Cassazione (sentenza n. 14236/2023) ci ha ricordato che è impensabile salvarsi dalla condanna per il reato di evasione solo perché si è preventivamente comunicato alle autorità preposte alla sorveglianza il luogo in cui ci si sarebbe poi recati.

A nulla sono valse le argomentazioni del difensore della donna. Questi, in particolare, aveva sostenuto la tesi della inoffensività della condotta. Nello specifico, egli aveva sottolineato che la sua cliente - storica fondatrice del movimento No TAV - aveva sempre comunicato alle autorità preposte alla sorveglianza i luoghi in cui si sarebbe recata, anticipando anche pubblicamente i propri spostamenti. Queste circostanze, per il legale, erano assolutamente rilevanti considerato che, a sua detta, il reato di evasione non si realizzerebbe con il mero allontanamento dal luogo prescritto ma richiede che il soggetto si sottragga ai controlli dell’autorità.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto l’argomentare del legale ed ha chiarito che a fronte della “… composita funzione della misura degli arresti domiciliari …”, “… la inoffensività del fatto…presuppone che si accerti, in concreto, la inidoneità della condotta a realizzare la violazione dell’interesse protetto poiché connotata da modalità esecutive che rivelino un disvalore talmente minimale da non compromettere la tutela del bene giuridico che costituisce la ratio della fattispecie incriminatrice e che è ravvisabile nel rispetto della decisione cautelare emessa dal giudice assicurando tutela, in primo luogo, al rispetto della prescrizione di non allontanarsi dal domicilio coatto …”.

“… la donna comunicava effettivamente all’autorità proposta ai controlli la sua intenzione di allontanarsi ma per recarsi in luoghi distanti e al di fuori delle possibilità di controllo della polizia – ciò a prescindere se in tali luoghi venissero o meno consumati reati analoghi a quelli che avevano determinato l’applicazione della misura – e violando la prescrizione del giudice che era quella di permanere nell’abitazione …” .

Le concrete modalità della condotta tenuta dalla donna “… e la reiterazione dell’allontanamento escludono che la funzione sostanziale della misura cautelare, da ravvisarsi nella esecuzione e nell’adempimento della decisione del giudice emessa al riguardo della limitazione della libertà personale della donna con la prescrizione di non allontanarsi dall’abitazione e rispetto alla quale è funzionale il controllo rimesso alla polizia giudiziaria, sia stata in concreto assolta ovvero che si sia in presenza di una violazione minimale dell’interesse protetto e, quindi, di una sostanziale inoffensività della condotta…”.