Nel caso di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito e le carte postepay conservino chiari e intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venire meno della relazione materiale tra il bene e il suo titolare, non implica la cessazione del rapporto tra essi, con la conseguenza che colui che si impossessa del bene (carta di credito/bancomat ecc…) senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto. Se poi colui che trova la carta, dovesse addirittura cedere il bene a terzi, egli commetterebbe il reato di ricettazione.

Quindi il soggetto che ritrova il bancomat ha l’obbligo di restituirlo al proprietario che, proprio in funzione della sua identificabilità, conserva il pieno dominio sul bene mobile.

Tale chiarimento ci è stato fornito dalla Corte di Cassazione con una recente sentenza (n. 43887/21), la quale ha altresì precisato che viene integrato il reato di furto, e non l’appropriazione di cose smarrite, ogniqualvolta il titolare/proprietario della cosa mobile sia identificabile.