Per la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 323 dd. 10.01.22), integrano il reato di atti persecutori le molestie poste in essere da un soggetto, anche se non direttamente nei confronti della vittima, ma sostituendosi ad essa tramite profili social o account intestati falsamente alla stessa ed utilizzandoli al fine di far credere a terzi che questa sia disponibile ad approcci sessuali, quando in conseguenza di ciò la vittima venga poi effettivamente avvicinata da tali soggetti.
Nel caso di specie l’uomo aveva iniziato, con un’amica di lunga data, a scambiarsi per gioco i profili social per scherzare con amici o persone di loro conoscenza, inducendole a pensare che la donna fosse disponibile ad avere incontri sessuali. Successivamente, anche se la donna revocava il proprio consenso a portare avanti il “gioco”, l’uomo proseguiva. Per questo motivo il soggetto veniva denunciato e poi riconosciuto responsabile del reato di stalking nonché del reato di diffamazione e di sostituzione di persona.
È proprio il caso di specie, in cui l'agente ha leso l'onore e la reputazione della vittima inducendo più soggetti terzi, in diverse chat a pensare che la stessa avesse un atteggiamento sessualmente spregiudicato e disponibile, contrariamente alla realtà.