Il titolare di alcune strutture alberghiere, era stato prosciolto dal reato di cui agli artt. 17 e 109 del R.D. n. 773 del 1931 (Tulps) a lui contestato perché, quale gestore delle predette strutture ricettive, aveva omesso di comunicare all’Autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ivi alloggiate (l’art. 109 - sopra richiamato- prevede infatti espressamente che: “3. Entro le ventiquattro ore successive all’arrivo e comunque entro le sei ore successive all’arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, i soggetti di cui al comma 1 (ndr. Gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive) comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”).
Il Sostituto Procuratore generale presso la competente Corte d’Appello, proponeva ricorso in Cassazione avverso la pronuncia di cui sopra, lamentando in particolare come l’art. 3 del d.lgs n. 79/11 avesse abrogato la legge n. 135/2001, tuttavia senza che tale abrogazione avesse influito in alcun modo sull’art. 109 Tulps, con conseguente attuale punibilità ai sensi dell’art. 17 del Tulps.
La Corte di Cassazione – con sentenza n. 23096/22 – accogliendo in toto le osservazioni del Sostituto Procuratore ed annullando la sentenza impugnata, ha affermato il seguente principio di diritto: “costituisce reato, a norma del combinato disposto degli R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 artt. 17 e 109, e successivamente modifiche, la condotta di omessa comunicazione all’Autorità di P.S. delle generalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo”
Si ricordi che l’art. 17 prevede la pena dell’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a euro 206.