Le Sezioni Unite (con sentenza n. 5396 dd. 29.01.15), risolvendo un contrasto tra le Sezioni semplici, hanno stabilito:
- che la nullità a regime intermedio, derivante dalla violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. per il mancato avvertimento al conducente di un veicolo da sottoporre ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, può essere tempestivamente dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ai sensi degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.;
- che, in relazione all'art. 182, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., per "parte" sulla quale grava l'onere di eccepire la nullità di un atto nel caso in cui vi assista non può intendersi mai l'indagato o l'imputato, ma solo il difensore (o il pubblico ministero).
Si tratta di una decisione importante che mette fine a numerosi contrasti interpretativi.
Pertanto se manca detto avviso, sarà possibile per il difensore contestare l'utilizzabilità dell'esito del test. Si ricorda che rimane ferma la possibilità di accertamento sintomatico, che ovviamente, senza ulteriori elementi, dovrebbe rientrare nell'ipotesi a) dell'art. 186 CdS (punita con sola sanzione amministrativa)