ASSEGNO BANCARIO CONSEGNATO A GARANZIA DI UN PAGAMENTO: NULLITA’ DEL PATTO DI GARANZIA

Tizio consegna a Caio un assegno bancario che doveva fungere da garanzia di un pagamento che Tizio avrebbe dovuto eseguire a favore di Caio entro un determinato termine, chiaramente successivo alla consegna del titolo al portatore.
La Cassazione Civile si è più volte espressa in merito alla funzione dell’assegno bancario consegnato a titolo di garanzia.
L’orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che il patto di garanzia posto a base dell’emissione dell’assegno sia nullo per contrarietà a norme imperative, con la conseguenza pratica che l’assegno possa in ogni caso valere come promessa di pagamento.
Alle parti certamente non può essere consentito di modificare la funzione tipica dell’assegno stesso che è quella di un normale mezzo di pagamento delle obbligazioni (cfr. Cassazione sentenza 4368/1995 – Cassazione sentenza 7135/2001).
Ad essere nullo non è certamente l’assegno, ma l’accordo “sottobanco” intercorso tra debitore-garante e creditore.
Se tale accordo è nullo, l’assegno torna ad essere quello di sempre: un titolo pagabile a vista al portatore, sicché Caio ben potrebbe incassare il predetto assegno in ogni momento, posto che esso torna ad essere
una promessa di pagamento (cfr. Cassazione 4368/1995).
In detta circostanza Tizio può liberarsi dalla predetta obbligazione (e così contestando la promessa di pagamento), soltanto dimostrando l’avvenuto adempimento dell’obbligazione fondamentale posta alla base del titolo medesimo.
Certamente Caio è esonerato dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale – che si presume fino a prova contraria -, tuttavia dimentica che l’accertamento dell’estinzione del predetto rapporto fondamentale, fa venir meno ogni effetto vincolante della promessa di pagamento medesima (cfr. Cassazione Civile, III Sezione, sentenza 10574 dd. 09.05.2007 – Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 21098 dd. 16.09.2013): pertanto, qualora Tizio dimostri di aver già adempiuto a detta obbligazione fondamentale, l’assegno – originariamente consegnato a garanzia – non esplica più effetto alcuno.